Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo

so 4 sancisce per contro chiaramente che gli allegati alle ordinanze di blocco nella presente base legale non costituiscono decisioni ai sensi dell’articolo 5 PA.

2.2.7 Sezione 7: Collaborazione fra autorità

Articolo 22

Per attuare il presente atto normativo, in particolare per quanto concerne le ordinanze di blocco e la loro esecuzione, è importane che le singole autorità possano scambiarsi informazioni e documenti. L’articolo 22 disciplina perciò l’assistenza amministrativa tra le autorità in Svizzera. La trasmissione di informazioni tra autorità in Svizzera è già oggetto dell’articolo 14 dell’ordinanza sull’organizzazione del Go-

68

verno e dell’Amministrazione (OLOGA) , in virtù del quale le unità amministrative dell’Amministrazione federale sono tenute a collaborare: per esempio, vanno date le informazioni necessarie alle altre unità amministrative per l’adempimento dei loro compiti. La trasmissione di informazioni è inoltre, già in virtù del diritto vigente,

69

oggetto di varie disposizioni contenute in leggi speciali . Anche la LRAI, all’articolo 12 capoverso 2, disciplina la comunicazione di tutti i dati necessari all’esecuzione al DFAE o al DFF. Di conseguenza, anche la presente base legale deve contenere una disposizione esplicita sull’assistenza amministrativa. La presente base giuridica sancisce perciò esplicitamente queste competenze, prevedendo, al capoverso 1, che le autorità federali e cantonali comunicano, su richiesta, ai Dipartimenti competenti (DFAE e DFF) secondo le leggi per essi vigenti le informazioni e i dati personali necessari all’esecuzione dell’avamprogetto di legge. Nel farlo, occor-

70 re rispettare i principi contenuti nella legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD). Taluni servizi specializzati dell’Amministrazione federale sono disciplinati in leggi speciali che designano espressamente le autorità che possono ricevere informazioni da detti servizi. L’articolo 22 capoverso 1 del presente avamprogetto prevede un obbligo generale che non può entrare in conflitto con le leggi che disciplinano detti servizi specializzati. In effetti, in virtù del principio lex specialis derogat legi generali, i servizi interessati sarebbero tenuti a fornire informazioni soltanto in virtù delle leggi speciali. A titolo d’esempio si possono utilizzare l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e la legge sul riciclaggio di denaro che lo regge, in base alla quale detto Ufficio può fornire assistenza amministrativa se ciò serve allo scopo di combattere il riciclaggio di denaro, i reati ad esso precedenti, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.

Conformemente al capoverso 2, al DFAE deve essere possibile, su richiesta, comunicare alle autorità federali e cantonali le informazioni e i dati personali di cui esse necessitano per adempiere i loro compiti di legge. Considerato il campo d’applicazione del presente atto normativo, può trattarsi solamente delle rispettive autorità federali e cantonali di sorveglianza, assistenza giudiziaria o delle autorità di perseguimento penale cui è affidato l’adempimento di una domanda di assistenza giudiziaria o di un procedimento penale.

68 RS 172.010.1

69 P. es. art. 194 CPP

70 RS 235.1