Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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tratta principalmente di decisioni che vengono emanate secondo l’articolo 4 e l’articolo 20 capoverso 2.
La LRAI, al suo articolo 11 capoverso 1, sancisce che un blocco disposto dal Consiglio federale è impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il blocco ai sensi dell’articolo 4 continuerà, di norma, a essere disposto mediante decisione. Esso concerne valori patrimoniali ben definiti e che sono nella facoltà di disporre di una determinata cerchia di persone. La formulazione generale dell’articolo 21 capoverso 1 copre anche la protezione giuridica contro le decisioni di blocco prevista dalla LRAI.
Il ricorso al Tribunale amministrativo federale ha di regola effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA). Trattandosi di un provvedimento di blocco, concedere l’effetto sospensivo significherebbe invalidare l’obiettivo del procedimento, poiché i beni in questione lascerebbero la Svizzera mentre è pendente il procedimento di ricorso. Il ricorso non ha pertanto effetto sospensivo (capoverso 2). Contro la decisione su ricorso del Tribunale amministrativo federale, è dato il ricorso al Tribunale federale
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conformemente alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF). Di norma, l’ordinamento giuridico svizzero prevede infatti due gradi di ricorso. Neanche il ricorso al Tribunale federale ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF).
Secondo il capoverso 3 e in deroga all’articolo 49 lettera c PA, non è proponibile la censura dell’inadeguatezza. In effetti, l’avamprogetto conferisce al Consiglio federale un potere d’apprezzamento il cui eccesso o abuso potrebbero essere censurati per violazione del diritto federale. La disposizione tiene in sostanza conto del carattere conservativo dei blocchi quale provvedimento cautelare. Il capoverso 3 corrisponde all’articolo 11 capoverso 3 LRAI.
Secondo il capoverso 4, le ordinanze di blocco ai sensi dell’avamprogetto non possono essere impugnate. La garanzia della via giudiziaria è assicurata dalla possibilità di presentare una domanda di cancellazione conformemente all’articolo 20 e dalla successiva emanazione di una decisione motivata e impugnabile. Le persone figuranti sulla lista in allegato all’ordinanza di blocco sono legittimate a ricorrere e possono far valere la violazione di diritti fondamentali (p. es. la violazione della garanzia della proprietà o la violazione della libertà economica). L’articolo 5 capoverso 2 dà inoltre alle persone contro le quali l’ordine di un blocco di patrimonio a posteriori si rivela immotivato un diritto esplicito alla cancellazione e dunque alla revoca del blocco.
Nell’ambito delle ordinanze del Consiglio federale relative alla legge federale sull’applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi, LEmb)66, sembra
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delinearsi una giurisprudenza in base alla quale gli allegati alle ordinanze di blocco possono essere impugnati direttamente presso il Tribunale amministrativo federale quali decisioni individuali e concrete ai sensi dell’articolo 5 PA. Non c’è per il momento una decisione definitiva del Tribunale federale sulla questione. Il capover-
65 RS 173 110
66 RS 946.231
67 V. DTF 132 I 229 consid. 4.4 e decisione del TF 2C_838/2011 consid. 5.2; decisioni del TAF B-3488/2011 del 14 giugno 2012 consid. 3 e B-5196/2011 del 14 giugno 2012 consid. 3/ DTF 2C_838/2011 consid. 5.2 ; DTAF B-3488/2011 del 14 giugno 2012 consid. 3 e B-5196/2011 del 14 giugno 2012 consid. 3.