Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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terzi fanno a volte valere sul capitale bloccato diritti reali la cui legittimità è contestabile, per esempio sulla base di sentenze estere o di riconoscimenti di debiti di compiacenza, difficilmente verificabili. Occorre pertanto evitare che pretese di terzi incidano sull’ammontare dei valori al punto che l’ammontare da restituire alla popolazione dello Stato di provenienza sia ridotto in modo siginificativo e che, inoltre, una parte dei fondi si sottragga al controllo della loro destinazione.
Le persone che soddisfano le condizioni citate devono essere considerate parti al
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procedimento di confisca e invitate a parteciparvi .
2.2.5 Sezione 5: Restituzione di valori patrimoniali
Dopo il caso Marcos nel 1986, la Svizzera ha restituito agli Stati di provenienza fondi dei potentati per un ammontare complessivo di 1,7 miliardi di dollari. Si possono citare i casi Abacha (Nigeria), Montesinos (Perù) o quelli legati a persone politicamente esposte angolane (Angola) e kazake (Kazakistan). Del resto in alcuni casi la Svizzera era coinvolta solamente perché gli averi erano depositati in banche svizzere, o perché l’assistenza giudiziaria le era stata richiesta da uno Stato terzo che stava conducendo un’inchiesta su quegli averi (nel caso del Kazakistan), o ancora perché un giudice svizzero stava svolgendo un’inchiesta nel nostro Paese, senza ricorrere all’assistenza giudiziaria (nel caso dell’Angola). In tutti i casi, la Svizzera ha ottenuto che fosse possibile rispettare i principi della trasparenza e dell’obbligo di rendiconto. Nei singoli casi, la restituzione ha assunto forme differenti a seconda del contesto, delle aspettative e delle possibilità delle parti interessate. La Svizzera voleva in tal modo assicurarsi che i valori restituiti fossero utilizzati in favore delle vittime di corruzione e sottrazione di fondi pubblici, e quindi a profitto della popolazione dello Stato di provenienza. È così stato possibile finanziare programmi d’interesse pubblico nell’ambito della sanità, dell’educazione e del buongoverno. A titolo di esempio, possiamo citare il caso dei fondi kazaki, restituiti con l’appoggio della Banca mondiale, oppure quello dei fondi angolani di cui la Svizzera si è incaricata da sola, tramite la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), di monitorare la restituzione.
I principi in base ai quali la Svizzera restituisce valori patrimoniali agli Stati di provenienza sono già stati disciplinati nella LRAI. Conformemente al campo d’applicazione di quest’ultima, si è trattato di casi in cui i valori patrimoniali vengono restituiti dopo un’azione di confisca efficace. Si tratta però in sostanza degli stessi principi che da molto tempo guidano la Svizzera nella sua prassi complessiva di asset recovery. Il Consiglio federale propone di conseguenza di trasferire le disposizioni dalla LRAI nella presente base normativa generale procedendo, laddove necessario, a lievi adeguamenti, segnalati nel commento alle singole disposizioni.
61 Articolo 57 PA, RS 172.021