Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo

2.2.6 Sezione 6: Protezione giuridica

Articolo 20 Domanda di cancellazione

L’articolo 20 definisce la protezione giuridica delle persone fisiche o giuridiche, il cui patrimonio è stato oggetto di un’ordinanza di blocco del Consiglio federale. Di norma, si tratterà di un blocco di patrimonio a scopi conservativi ai sensi dell’articolo 3. In un siffatto caso, il Consiglio federale ordinerà il blocco di tutti i valori patrimoniali che si trovano in Svizzera di una determinata cerchia di persone. In questa fase non è ancora noto di quali valori patrimoniali si tratta esattamente e dove si trovano. L’ordine comporta conseguenze giuridiche (blocco effettivo, obbligo di notifica ecc.) per una generica cerchia di destinatari che detengono o amministrano simili valori patrimoniali, o che sono a conoscenza della loro esistenza (art. 3 in combinazione con l’art. 7). Ne consegue che, solitamente, il blocco ai sensi dell’articolo articolo 3 è emanato sotto forma di ordinanza. Un allegato all’ordinanza contiene la lista delle persone fisiche e giuridiche i cui valori patrimoniali sono bloccati.

I blocchi di patrimoni a scopi conservativi sono un’ingerenza nei diritti delle persone interessate e devono perciò essere imperativamente garantiti effettivi rimedi di diritto. Occorre, al contempo, tenere conto del fatto che i blocchi di patrimoni in via cautelativa non hanno né carattere di condanna né confiscatorio. In quanto mero provvedimento cautelare non si possono porre gli stessi requisiti che nell’ambito di una decisione materiale di colpevolezza o di innocenza.

L’avamprogetto prevede, al capoverso 1, che le persone fisiche e giuridiche interessate da un blocco possono presentare al DFAE una domanda motivata di cancellazione del proprio nome dalla lista in allegato all’ordinanza di blocco. Secondo il capoverso 2, il DFAE decide in merito alla domanda emanando una decisione impugnabile, che può essere impugnata nel normale ambito dell’organizzazione giudiziaria federale fino, in ultima istanza, dinanzi al Tribunale federale (cfr. in proposito l’art. 21). Questa soluzione corrisponde alla protezione giuridica così com’è garanti-

63

ta già oggi in applicazione delle ordinanze di blocco basate direttamente sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. L’ordinanza del Consiglio federale non è impugnabile in quanto tale (cfr. in merito il commento all’art. 21, cpv. 4 di seguito). Trova applicazione l’obbligo di cooperazione sancito nell’articolo 13 della legge

64

federale sulla procedura amministrativa (PA) . Riguardo alla forma e al contenuto, la domanda deve sostanzialmente corrispondere ai requisiti per il ricorso di cui all’articolo 52 PA.

Articolo 21 Ricorso

Conformemente al capoverso 1, le decisioni adottate in virtù del presente avamprogetto sono impugnabili mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale ai sensi delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. Si

63Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d’Egitto, RS 946.231.132.1 e Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Tunisia, RS 946.231.175.8.

64 RS 172.021