Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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è in grado di fornire, la restituzione può essere effettuata direttamente. In assenza di un accordo con lo Stato di provenienza e se questo non è in grado di assicurare un minimo di garanzie credibili, in virtù del capoverso 4 il Consiglio federale stabilisce le modalità della restituzione. Esso può, nello specifico, restituire i valori patrimoniali confiscati per il tramite di organismi internazionali o nazionali e prevedere la supervisione da parte del DFAE. In ultima istanza o in caso di conflitto grave, la restituzione può essere destinata alla riduzione del debito internazionale che lo Stato di provenienza ha nei confronti di altre entità di diritto internazionale o agli aiuti umanitari. A tale scopo entrano in linea di conto organizzazioni internazionali come la Banca mondiale, il CICR o Banche regionali, ma anche organizzazioni non governative locali. Si intende così coprire l’intero ventaglio di partner potenziali in grado di assicurare una restituzione dei fondi trasparente ed efficace.
Articolo 19 Spese procedurali
Questo articolo corrisponde in gran misura all’articolo 10 LRAI e si ispira all’articolo 57 capoverso 4 CNUCC, il quale prevede la possibilità per lo Stato richiesto di dedurre le «spese ragionevoli» sostenute per i procedimenti giudiziari. Il messaggio concernente la Convenzione afferma che «per spese ragionevoli si intendono i costi e le spese affrontate e non gli onorari di intermediari o altre spese
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senza precisa destinazione» . I costi presi in considerazione sono legati all’attività amministrativa supplementare necessaria in questi casi. L’importo dedotto mira a risarcire la Confederazione o i Cantoni e, se necessario, a coprire altri costi straordinari. L’esperienza ha dimostrato che la trattazione di questi casi comporta un impegno considerevole da parte dell’amministrazione federale.
Si ponga mente al fatto, per esempio, che questa si sta occupando del caso Duvalier dal 1986 e che si è dedicata al caso Mobutu per dodici anni, dal 1997 al 2009. L’importo forfetario pari al 2,5 per cento al massimo dei valori patrimoniali confiscati è stato calcolato in base a queste esperienze, nonché sulla base del sopraccitato articolo della CNUCC. Questa disposizione figura già nella LRAI. Oltre alle spese per il blocco e la restituzione, ora il capoverso 1 comprende anche le spese per il sostegno tecnico; in tal senso, il campo di applicazione di questo disciplinamento è esteso all’intero avamprogetto. L’importo da attribuire alla Confederazione sarà calcolato caso per caso. Occorre evidenziare che una tale attribuzione non avviene in modo automatico. Conformemente al capoverso 2, il Consiglio federale decide se e per quale ammontare un siffatto importo forfetario va assegnato. La valutazione viene fatta in funzione dell’onere amministrativo o del lavoro svolto. Nel caso dell’assegnazione di un determinato importo, la somma è accreditata alla Confederazione (Cassa federale) o ai Cantoni. Oltre all’importo forfetario, il Consiglio federale stabilisce nel singolo caso anche le eventuali modalità per la sua ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni. Qui occorre in particolare pensare a tenere in considerazione i Cantoni che nell’ambito di un determinato caso hanno condotto ampi procedimenti giudiziari o penali e che, in tal senso, hanno contribuito anche alla collaborazione con lo Stato di provenienza.
62 Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 2007 (FF 2007 6665), pag. 6723.