Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 37 della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD). Le disposizioni processuali del presente avamprogetto si basano, infine, su consolidate disposizioni contenute nella

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legge federale del 22 giugno 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA). A differenza delle ordinanze di blocco, il nuovo disciplinamento proposto prevede che la comminatoria della pena consideri se si è agito intenzionalmente o per negligenza. Si introduce inoltre una pena massima assoluta.

Articolo 24 Violazione del blocco dei valori patrimoniali

Questa disposizione penale concernente la violazione del blocco dei valori patrimoniali adempie la funzione dell’articolo 5 capoverso 1 delle ordinanze di blocco. Conformemente all’articolo 9 del presente avamprogetto, il DFAE può liberare singoli valori patrimoniali bloccati. Se non c’è alcuna liberatoria o autorizzazione del DFAE, procedere ad azioni in tal senso è illegale e punibile.

Con riferimento alla comminatoria della pena dell’articolo 289 CP (sottrazione di cose requisite o sequestrate), che disciplina una materia analoga, il reato commesso intenzionalmente è ora considerato delitto. Si tiene così maggiormente conto dell’elevata gravità del reato e dell’aspetto della prevenzione generale.

La commissione di reati per negligenza rimane qualificata come contravvenzione, ora però punibile con la multa sino a 250 000 franchi. Il massimo della pena è così sullo stesso livello come per le infrazioni per negligenza contro disposizioni penali

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nel settore dei mercati finanziari .

Articolo 25 Violazione dell’obbligo di notifica e di informazione

Questa fattispecie riprende la funzione dell’articolo 5 capoverso 2 delle ordinanze di blocco, prevedendo però differenti comminatorie della pena se si è agito intenzionalmente o per negligenza.

La materia disciplinata dall’articolo 25 è paragonabile a quella della violazione dell’obbligo di comunicazione in caso di sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’articolo 37 LRD. Mentre la comunicazione secondo l’articolo 9 LRD è il presupposto per il blocco dei relativi valori patrimoniali (cfr. art. 10 LRD), le notifiche e le informazioni di cui all’articolo 6 del presente avamprogetto di legge sono la conseguenza di blocchi di patrimoni. La notifica non ha così la stessa valenza nell’ottica del sequestro dei valori patrimoniali da bloccare e si giustifica quindi una comminatoria della pena inferiore rispetto all’articolo 37 LRD.

Articolo 26 Infrazioni commesse nell’azienda

Il disciplinamento dell’articolo 26 corrisponde a quello dell’articolo 49 LFINMA per reati ai sensi di quest’ultima e delle leggi sui mercati finanziari. Conformemente

73 RS 956.1

74 P. es. l’art. 44 cpv. 2 e l’art. 45 cpv. 2 LFINMA