Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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all’articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrati-

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vo (DPA) , senza una disposizione del genere si potrebbero comminare unicamente multe fino a 5 000 franchi all’azienda rinunciando a identificare la persona fisica responsabile.

Considerato l’importo massimo della multa sia nel settore dei mercati finanziari sia nelle disposizioni penali previste da questo avamprogetto, i delitti per i quali nel caso concreto entra in considerazione una multa tra 5 000 e 50 000 franchi, sono regolarmente casi poco gravi. Considerato l’importo delle multe in questione, al fine di non appesantire la procedura e per evitare disturbi sproporzionati alla gestione aziendale delle imprese interessate, deve essere possibile, rinunciare a determinare le persone fisiche responsabili individualmente, comminando invece la multa all’azienda.

Articolo 27 Competenza

Le ordinanze di blocco prevedono la competenza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) per investigare e reprimere, nell’ambito del diritto penale amministrativo, le infrazioni contro le disposizioni penali. Tale competenza va mantenuta per le disposizioni penali del presente avamprogetto di legge.

Il disciplinamento dell’articolo 27 corrisponde materialmente a quello dell’articolo 50 LFINMA. La procedura è retta dalle disposizioni della DPA.

Articolo 28 Riunione del perseguimento penale

Questa disposizione si rifà all’articolo 51 LFINMA. Essa consente la riunione di un procedimento svolto dal DFF e di un procedimento di competenza di una autorità di perseguimento penale cantonale o federale nella stessa causa. Questa procedura permette di evitare che, causa differenti competenze, due autorità diverse debbano esaminare la stessa fattispecie. Riguardo alle fattispecie penali previste dall’avamprogetto, entrano in linea di conto sovrapposizioni con le fattispecie dell’articolo 305ter cpv. 1 (Carente diligenza in operazioni finanziarie) e dell’articolo 305bis CP (Riciclaggio di denaro), che vengono giudicate da tribunali cantonali o dal Tribunale penale federale (cfr. art. 24 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, CPP). Una riunione deve tuttavia essere possibile soltanto se la procedura in corso non subisce ritardi insostenibili.

2.2.10 Sezione 10: Disposizioni finali

Articolo 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Conformemente al capoverso 1, la legge federale del 1° ottobre 2010 sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LRAI) è abrogata poiché tutte le sue disposizioni giuridico-materiali sono state integrate nel presente avamprogetto.

Il capoverso 2 rinvia a quelle leggi federali che subiscono modifiche in ragione dell’avamprogetto. Al momento dell’entrata in vigore della LRAI, all’articolo 33

75 RS 313.0