Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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Il capoverso 3 disciplina l’informazione da parte dell’Ufficio federale di giustizia o dell’autorità competente per il disbrigo di una domanda di assistenza giudiziaria. Tale disposizione era già contenuta nella LRAI ed è volta a garantire che l’Ufficio federale di giustizia, quale ufficio competente per l’assistenza giudiziaria informi tempestivamente il DFAE su casi nei quali un procedimento di assistenza giudiziaria relativo a una persona politicamente esposta potrebbe portare a una decisione negativa a causa della mancanza di cooperazione da parte dello Stato richiedente. Al DFAE rimane così tempo a sufficienza per informare il Consiglio federale riguardo al caso e proporgli di bloccare i valori patrimoniali in causa sulla base del presente avamprogetto di legge prima che il blocco venga revocato nell’ambito del procedimento di assistenza giudiziaria. Conformemente alla novità prevista all’articolo 4 capoverso 2 del presente progetto di atto normativo, in futuro questo obbligo di informare si applicherà anche ai casi nei quali va delineandosi che un procedimento di assistenza giudiziaria è escluso in ragione di standard insufficienti in materia di diritti dell’uomo nello Stato di provenienza. La disposizione inerente all’assistenza amministrativa dell’articolo 22 capoverso 1 contiene la base legale necessaria affinché l’autorità competente per la trattazione del procedimento di assistenza giudizia-71
ria in un caso simile possa trasmettere il suo incarto al DFAE se questi ne fa richiesta.
2.2.8 Sezione 8: Trattamento di dati personali
Articolo 23 Trattamento di dati personali
Questo articolo costituisce la base legale per il DFAE ai fini del trattamento dei dati necessari all’attuazione dell’avamprogetto di legge. Il DFAE è autorizzato, per adempiere ai compiti assegnatigli per legge, a trattare dati personali , inclusi dati su sanzioni e perseguimenti amministrativi o penali. Si applicano i principi generali in
72 materia di protezione dei dati ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati .
2.2.9 Sezione 9: Disposizioni penali
In conformità con le ordinanze di blocco esistenti, la violazione intenzionale e per negligenza del blocco di patrimonio è punita con una multa fino a dieci volte il valore dei valori patrimoniali sui quali si è disposto o che sono stati trasferiti all’estero. La violazione intenzionale e per negligenza dell’obbligo di dichiarazione è punita con la multa fino a 20 000 franchi.
Le disposizioni penali proposte nel presente avamprogetto di legge si rifanno a disposizioni penali in altre leggi che disciplinano una materia normativa penale comparabile. Così, quanto alla violazione del blocco di patrimonio, vi sono parallelismi con l’articolo 289 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP). Riguardo alla violazione di obblighi di notifica e di informazione, ve ne sono con la
71 Si tratterà in primo luogo del Ministero pubblico della Confederazione, ma anche di autorità di perseguimento penale cantonale.
72 LPD RS 235.1