Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine

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lettera b della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale è stato aggiunto il numero 3, affinché siano possibili ricorsi contro una decisione di blocco nell’ambito della LRAI. Nell’articolo 35 è stato inoltre previsto che il Tribunale amministrativo federale giudichi le domande di confisca di valori patrimoniali in virtù della LRAI. In seguito all’abrogazione di quest’ultima, per entrambe le aggiunte deve essere menzionata la presente base legale. Lo stesso vale per la legge 77

federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), dove all’articolo 44 (Realizzazione degli oggetti confiscati), invece della LRAI verrà menzionato il presente avamprogetto.

Articolo 30 Disposizioni transitorie

L’articolo 30 capoverso 1 riguarda unicamente le decisioni del Consiglio federale basate sulla LRAI. Non c’è bisogno di emanare una disposizione transitoria per le ordinanze del Consiglio federale basate sull’articolo 184 capoverso 3 Cost. In effetti, le ordinanze di blocco che si fondano su quest’ultimo che per ipotesi fossero ancora in vigore all’entrata in vigore della nuova legge verrebbero automaticamente adeguate alla loro nuova base legale. Se simili ordinanze sono state oggetto di una proroga da parte del Consiglio federale, l’articolo 7c della Legge del 21 marzo 78

1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), che precisa le norme applicabili alle ordinanze fondate direttamente sull’articolo 184 capoverso 3 Cost., avrà tuttavia per effetto che esse decadranno al momento dell’entrata in vigore della nuova legge (art. 7c cpv. 4 lett. b LOGA). Ipotizzando che ciò accada, il Consiglio federale, sulla base dell’articolo 3 dell’avamprogetto, dovrà emanare ordinanze che entreranno in vigore contemporaneamente alla nuova legge per sostituire le ordinanze decadute.

Le decisioni di blocco ancora in atto al momento dell’entrata in vigore della nuova legge sono misure amministrative durature. Secondo la giurisprudenza, non vi è retroattività in senso stretto se la nuova norma si applica a uno stato di cose duraturo, non del tutto compiute nel tempo. Si tratta di una retroattività impropriamente 79

detta, di principio ammissibile se non pregiudica diritti acquisiti . L’avamprogetto è conforme a tali principi in quanto prevede l’applicabilità della nuova legge alle decisioni di blocco, ancora in atto, pronunciate prima della sua entrata in vigore.

Quanto alle azioni di confisca già introdotte dinanzi al Tribunale amministrativo federale, la questione della retroattività deve essere esaminata nell’ottica dei seguenti principi: secondo le norme generali che disciplinano la determinazione del diritto 80 applicabile e che intervengono in assenza di disposizioni transitorie particolari , l’applicazione di una norma a fatti interamente compiuti prima della sua entrata in 81

vigore è, di principio, vietata . In deroga a questo principio generale, le nuove norme procedurali si applicano pienamente, dalla loro entrata in vigore, alle cause ancora pendenti. La procedura amministrativa conosce un’eccezione all’applicazione immediata della nuova procedura, che è ammissibile soltanto a patto che il vecchio e il nuovo diritto proseguano sulla via tracciata dal sistema di procedure esistente e che le modifiche procedurali rimangano mirate. In compenso, il

76RS 173.32

77RS 281.1

78 RS 172.010

79 DTF 122 V 405 consid 3.b.aa, DTF 122 V 8 consid. 3a, 121 V 100 consid. 1a

80 DTF 131 V 425 consid. 5.1 pag. 429

81 DTF 137 II 371 consid. 4.2