Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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2. Identificazione della controparte e della provenienza dei fondi
La legislazione svizzera in materia di riciclaggio di denaro mira a impedire che fondi probabilmente provenienti da reati giungano sulla piazza finanziaria svizzera. Le severe regole della legge sul riciclaggio di denaro impongono alle banche svizzere e a chiunque eroghi prestazioni finanziarie di identificare non soltanto la controparte, bensì anche l’avente economicamente diritto (“Know Your Customer”). Il diritto svizzero in materia di riciclaggio di denaro prevede anche altri obblighi di chiarimento nei confronti di persone politicamente esposte. Già dal 1977 le banche svizzere si sono imposte propri obblighi di diligenza.
3. Notifica e blocco
Qualora le banche e altri intermediari finanziari abbiano un sospetto fondato che valori patrimoniali provengano da un crimine, sono tenute a notificarlo all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). In questo caso, l’intermediario finanziario deve immediatamente bloccare per cinque giorni i conti interessati, affinché il caso possa essere esaminato dal MROS e per evitare che i fondi vengano fatti scomparire. Il segreto bancario svizzero non protegge dai procedimenti penali né a livello di diritto nazionale né nel quadro dell’assistenza giudiziaria internazionale. Misure complementari impediscono che i valori patrimoniali vengano sottratti prima che le autorità estere possano presentare una domanda formale di assistenza giudiziaria.
Tra il 2009 e il 2012, il Groupe d’Action Financière GAFI (Financial Action Task Force FATF) ha svolto una verifica delle sue raccomandazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel febbraio del 2012, la Svizzera ha approvato le 40 Raccomandazioni rivedute del GAFI, la cui attuazione nel diritto svizzero è in corso. Si prevede, tra l’altro, di mettere in futuro a disposizione del MROS più tempo per le sue verifiche, aumentando in tal modo l’efficacia del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
4. Assistenza giudiziaria
Quando uno Stato presenta una domanda di assistenza giudiziaria che soddisfa i requisiti della legge sull’assistenza penale internazionale (AIMP), la Svizzera fornisce allo Stato richiedente informazioni su conti sospetti che possono essere impiegate quali prove in un procedimento penale e giudiziario. La restituzione di valori patrimoniali nello Stato di provenienza presuppone, di massima, che la loro provenienza illegale sia stata accertata in un procedimento giudiziario.
5. Restituzione di valori patrimoniali
In collaborazione con gli Stati interessati, la Svizzera cerca il modo di restituire i valori patrimoniali ai legittimi proprietari, per evitare che, dopo la restituzione, i fondi non vengano nuovamente immessi in flussi finanziari di provenienza delittuosa. Se la provenienza dei fondi è palesemente criminale, la Svizzera ha addirittura la possibilità di restituirli anche in assenza di una decisione di confisca passata in giudicato ed esecutiva da parte dello Stato in questione, come nel caso dell’ex presidente nigeriano Sani Abacha. In virtù delle leggi vigenti, nel corso degli ultimi