Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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vent’anni il nostro Paese ha potuto restituire ai Paesi di provenienza fondi per un valore complessivo di circa 1,7 miliardi di franchi.
1.3 La Svizzera e la primavera araba
All’inizio del 2011, i sovvertimenti politici in Tunisia ed Egitto hanno spinto il Consiglio federale a bloccare con effetto immediato i valori patrimoniali depositati in Svizzera di persone politicamente esposte e della loro cerchia e provenienti dai suddetti Stati, sfruttando a tale scopo le competenze sancite dalla Costituzione.
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L’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) prevede che il Consiglio federale possa emanare ordinanze e decisioni se lo richiede la tutela degli interessi del Paese nelle sue relazioni con l’estero. Con il blocco immediato dei fondi, il Consiglio federale ha sottolineato l’impegno della Svizzera in favore della buona gestione degli affari pubblici e nella lotta contro la corruzione e l’impunità. Un blocco era inoltre indispensabile per tutelare la reputazione e l’integrità della piazza finanziaria svizzera, altro interesse vitale del nostro Paese.
Il blocco consente al Consiglio federale di sostenere le autorità giudiziarie dello Stato in questione, che potranno aprire un procedimento penale e, in questo ambito, indirizzare una domanda di assistenza giudiziaria alla Svizzera.
Nel 1986, per il blocco degli averi Marcos, e nel 1997, nel caso Mobutu, il Consiglio federale si era rifatto a una disposizione comparabile presente nella vecchia Costituzione federale. I blocchi dei valori patrimoniali di persone appartenenti alla cerchia dei presidenti destituiti Ben Ali (Tunisia) e Mubarak (Egitto) sono avvenuti per il tramite di un’ordinanza del Consiglio federale. Un’ulteriore ordinanza di blocco emanata nel febbraio 2011 dal Consiglio federale riguardava gli averi del deposto dittatore libico Gheddafi ed era stata sostituita poco tempo dopo con la ripresa delle sanzioni imposte dall’ONU.
Poco dopo l’ordine di blocco dei patrimoni, le autorità svizzere hanno ricevuto le prime domande di assistenza giudiziaria dalla Tunisia e dall’Egitto. Nel frattempo, alcune di esse hanno potuto essere adempiute. Parallelamente, il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato proprie indagini in Svizzera, nel caso della Tunisia e dell’Egitto, per sospetto di riciclaggio di denaro e sostegno, rispettivamente, partecipazione a un’organizzazione criminale. Nel contesto di tale procedura, il Ministero pubblico della Confederazione ha parimenti chiesto, e in parte già ricevuto, assistenza giudiziaria dai Paesi in questione.
Fino a oggi in Svizzera sono stati bloccati, nel caso della Tunisia, circa 60 milioni di franchi, e nel caso dell’Egitto, circa 700 milioni di dollari (al cambio di inizio maggio 2011). Le cifre contemplano i blocchi in virtù dell’ordinanza del Consiglio federale, dei procedimenti penali avviati in Svizzera e dei procedimenti di assistenza giudiziaria. Per quanto riguarda la Libia, nell’ambito delle sanzioni dell’ONU riprese dalla Svizzera, sono stati bloccati circa 100 milioni di franchi.
Le esperienze fatte dalla Svizzera nel settore del rimpatrio di valori patrimoniali di provenienza criminale mostrano che sviluppare relazioni di assistenza giudiziaria proficue e un solido partenariato con lo Stato richiedente sono importanti presupposti per una restituzione efficace. Considerata la complessità delle questioni che
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