Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/95: Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LBRV) · 63 pagine
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ruotano attorno alla criminalità finanziaria ed economica, la Svizzera ha inoltre offerto il suo sostegno mirato, organizzando, ad esempio sotto forma di colloqui tra
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esperti, laboratori internazionali, quali i Seminari di Losanna , o inviando esperti in materia di criminalità finanziaria. Questi passi hanno permesso di realizzare importanti progressi, per esempio l’adempimento di prime domande di assistenza giudiziaria. Continuano tuttavia a esservi sfide significative. Gli Stati in una fase postrivoluzionaria spesso si trovano in una situazione difficile e confusa. Ciò si ripercuote anche sull’attività della giustizia e delle istituzioni statali in generale. In una simile situazione può essere assai difficile per la giustizia portare avanti con coerenza le sue indagini. In applicazione delle pertinenti disposizioni dell’AIMP, l’adempimento di domande di assistenza giudiziaria presuppone inoltre che i procedimenti nello Stato di provenienza siano conformi agli standard in materia di diritti dell’uomo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
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tali (CEDU) , al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) e ad altre garanzie minime riconosciute dal diritto internazionale.
La Svizzera non è la sola a trovarsi confrontata con le sfide descritte: esse riguardano anche altri Stati che hanno ricevuto domande di assistenza giudiziaria dalla Tunisia, dall’Egitto e da altri Stati della primavera araba, poiché si presuppone che nelle loro piazze finanziarie siano depositati fondi di origine criminale provenienti dagli Stati interessati. A ciò si aggiungono le grandi aspettative della popolazione negli Stati di provenienza quanto all’entità degli averi da restituire e all’orizzonte temporale per risolvere i singoli casi. Ne consegue che comunicare prospettive realistiche sull’entità e sulla durata dei procedimenti costituisce un elemento centrale dei contatti con tali Stati.
Gli approcci di soluzione sviluppati dalla Svizzera hanno finora incontrato molta considerazione. Il ruolo che si è ritagliata nel settore del blocco e del rimpatrio di averi dei potentati è riconosciuto a livello internazionale e le procura simpatie sotto il profilo della politica estera. Tale dato di fatto viene evidenziato dall’interesse, nettamente cresciuto negli ultimi due anni, di coinvolgere la Svizzera in forum attinenti al tema nel quadro dell’UE, del G8 ecc.
1.4 Mandato del Consiglio federale per una nuova base giuridica
I blocchi di patrimoni contro i deposti presidenti Ben Ali e Mubarak e la loro cerchia si fondano sull’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.). Per ragioni legate allo Stato di diritto, richiamare tale disposizione deve essere limitato a casi eccezionali. Dopo il caso Marcos nel 1986 e fino all’inizio della primavera araba, il Consiglio federale ha utilizzato l’articolo 184 capoverso 3 Cost. solamente in un altro caso per ordinare il blocco di valori patrimoniali esteri a scopo conservativo. Nello specifico, si era trattato, nel 1997, di bloccare gli averi del deposto presidente Mobutu, provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo.
Sulla scia del sovvertimento storico della primavera araba, in poche settimane si è fatto ricorso quattro volte all’articolo 184 capoverso 3 Cost. Il primo blocco del 19
5Dal 2001 il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) organizza a Losanna, a
intervalli regolari, seminari di esperti sul tema del rimpatrio dei fondi dei potentati (Asset Recovery).