Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/104: Legge federale sul Centro per la qualità nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie · 75 pagine

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– il Centro ha una mera funzione di sostegno tecnico e coordinamento e non di regolamentazione o sanzione.

1.7.4 Condizioni quadro nel settore HTA

L’avamprogetto prevede le seguenti condizioni quadro nel settore HTA:

– in linea di massima viene mantenuto il sistema della domanda per la designazione delle prestazioni e l’obbligo di produzione di documentazione da parte dei richiedenti come base per la valutazione EAE (dossier di richiesta);

– la Confederazione, che per legge è responsabile della designazione delle prestazioni, si occupa dei processi di richiesta e appoggia il lavoro delle commissioni con segretariati scientifici;

– la consulenza della Confederazione riguardo all’obbligo di prestazioni rimane affidata alle commissioni federali nominate dal Consiglio federale (CFM, CFPF, CFAMA);

– viene attribuita grande importanza alla collaborazione internazionale:

– i rapporti HTA esistenti a livello internazionale sono una preziosa fonte per la validazione delle richieste da parte dei segretariati scientifici;

– la Confederazione collabora con le organizzazioni internazionali per il perfezionamento della HTA e si ispira ai principi e ai metodi internazionali sulla HTA.

1.7.5 Compiti del Centro

Al Centro saranno affidati compiti di portata nazionale. Con le sue attività, esso dovrà coadiuvare sia la Confederazione nei suoi compiti legati alle condizioni quadro/direttrici e al controllo della qualità e dell’impiego appropriato delle prestazioni, sia i Cantoni e i partner tariffali nei rispettivi ambiti di competenza. Al Centro non dovranno essere demandati compiti di sovranità o di carattere normativo. L’emanazione di disposizioni e i compiti amministrativi sul piano gestionale e delle sanzioni nei confronti di terzi (soprattutto assicurati, fornitori di prestazioni e assicuratori) resteranno affidati ai competenti servizi della Confederazione e dei Cantoni o agli assicuratori.

Per il Centro sono previsti i seguenti compiti nell’ambito della garanzia della qualità e dell’impiego appropriato delle prestazioni:

Elaborazione delle basi per le misure secondo l’art. 58 cpv. 1-3 LAMal:

Per riconoscere gli ambiti d’intervento sostanziali ed essere in grado di fissare opportune priorità sono necessari fondamenti basati su fatti, in virtù dei quali le autorità federali e cantonali possano assolvere i loro compiti di definizione del quadro normativo, di incentivi alla qualità (si veda anche il campo d’azione «Incentivi» al punto 1.3.5), di sistemi di pianificazione dell’assistenza e promozione della qualità nell’assistenza in rete. Ad esempio, è necessario analizzare vari sistemi, svizzeri ed esteri, di garanzia della qualità, sicurezza dei pazienti e impiego appropriato delle prestazioni, per poterne valutare i vantaggi, identificare i fattori di successo e di rischio e, in base a questi risultati, definire le possibilità