Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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oggetti pubblicitari (magliette, cappellini, palloni da spiaggia ecc.) o di prodotti del tabacco e articoli per fumatori con succedanei del tabacco (art. 18 lett. d e f OTab).

Al contrario in Svizzera sono autorizzate – fatta eccezione per le legislazioni cantonali contrarie – le affissioni pubblicitarie su suolo pubblico e nei punti vendita, gli spot pubblicitari al cinema, gli annunci pubblicitari sui giornali, la sponsorizzazione di manifestazioni culturali e sportive, la vendita di articoli di marca recanti un logo o un marchio di sigarette (cosiddetti articoli autopromozinali), la promozione diretta attraverso stand di vendita o hostess e l’organizzazione di concorsi.

Oggi esistono pochissime disposizioni giuridiche che disciplinano la sponsorizzazione di manifestazioni, eventi o persone da parte dell’industria del tabacco. La LRTV prevede il divieto di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi da parte di aziende o marchi dell’industria del tabacco e l’articolo 18 della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera vieta la sponsorizzazione da parte di persone fisiche o giuridiche che abbiano quale attività principale la fabbricazione o la vendita di prodotti del tabacco.

Normative cantonali

Negli ultimi anni le normative cantonali in materia di prevenzione del tabagismo sono state ampliate in modo significativo. In materia di pubblicità, la sponsorizzazione è vietata in 15 Cantoni – quattro dei quali proibiscono la pubblicità al cinema – ed è limitata in due (SO, VS). Ventuno Cantoni vietano la vendita di prodotti del tabacco ai giovani, dodici ai minori di 16 anni e nove ai minori di 18 anni (stato al 1° maggio 2014). In materia di protezione contro il fumo passivo, 15 Cantoni hanno emanato disposizioni per la protezione della salute più rigide rispetto a quelle previste dal diritto federale.

1.1.3 Revisione totale della legge sulle derrate alimentari

La LDerr è oggetto di una revisione totale per adeguare la legislazione elvetica alle disposizioni dell’Unione Europea (UE) relative alle derrate alimentari, al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dagli Accordi bilaterali, permettendo così alla Svizzera di partecipare al sistema europeo di sicurezza alimentare ed eliminare alcuni ostacoli tecnici al commercio.

Il disegno di revisione della LDerr (nLDerr) esclude dal suo campo di applicazione15 i prodotti del tabacco che non rientrano nella regolamentazione europea sulle derrate alimentari. Una disposizione transitoria prevede che, fino a quando non sarà emanata una legge specifica sui prodotti del tabacco, questi verranno disciplinati dalle disposizioni della precedente LDerr per un termine di quattro anni a partire dall’entrata in vigore della nuova legge sulle derrate alimentari.16

La nLDerr dovrebbe essere adottata dal Parlamento nel corso del 2014 o del 2015, ed entrare in vigore nel 2015 o 2016.

15 FF 2011 5181

16 V. art. 75 nLDerr, FF 2011 5181.