Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/107: Legge federale sui prodotti del tabacco · 67 pagine

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– il divieto riguardante i prodotti del tabacco per uso orale (snus);

– l’obbligo per chi fabbrica o importa questi articoli di notificare le sostanze contenute nei prodotti consegnati in Svizzera;

– i requisiti di caratterizzazione e, in particolare, le avvertenze;

– la protezione dall’inganno;

– il divieto della pubblicità rivolta ai giovani.

Ulteriori disposizioni relative al tabacco sono contenute nelle seguenti leggi: la legge federale del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco (LlmT)7, che funge anche da base legale per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del tabagismo (FPT), la legge del 3 ottobre 2008 concernente la protezione contro il fumo passivo8 e la legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)9 che sancisce il divieto di pubblicità radiotelevisiva per i prodotti del tabacco. In virtù della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera10, valida anche per la Svizzera, sono vietate la pubblicità e la televendita dei prodotti del tabacco.

E-sigarette e prodotti simili

Le sigarette elettroniche e i prodotti simili rientrano attualmente nel campo di applicazione della LDerr. Sono considerate oggetti d’uso che vengono a contatto con la mucosa della bocca (cfr. art. 37 ODerr). L’aggiunta di nicotina è vietata, così come qualsiasi riferimento a proprietà terapeutiche11. La loro immissione in commercio può avvenire senza autorizzazione, purché rispettino i requisiti dell'ODerr, in particolare l’autocontrollo12. Tuttavia, le sigarette elettroniche contenenti nicotina possono essere importate per il consumo personale, dato quest'ultimo non è disciplinato dalla LDerr. L’importazione per il consumo personale è attualmente limitata a 150 ml di liquido di ricarica per 60 giorni13.

Questi prodotti, se destinati alla disassuefazione dal fumo (effetto terapeutico), sono assoggettati alla legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici (LATer)14. La loro immissione in commercio come medicamenti richiede l’autorizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, che finora non è stata rilasciata per nessun prodotto.

Pubblicità, promozione delle vendite e sponsorizzazione

La pubblicità per i prodotti del tabacco è vietata se rivolta espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. Segnatamente è proibita la pubblicità in occasione di manifestazioni culturali, sportive o di altro genere frequentate principalmente da giovani, su giornali, riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai giovani e su materiali scolastici (cartelle, astucci, penne stilografiche, ecc.) e giocattoli (art. 18 lett. a–c, e nonché g OTab). È vietata inoltre la consegna gratuita ai giovani di

7 RS 641.31

8 RS 818.31

9 RS 784.40

10 RS 0.784.405

11 V. art. 31 cpv. 3 e 37 cpv. 3 ODerr.

12 V. art. 23 LDerr.

13 Lettera informativa n. 146: sigarette elettriche, sigarette elettroniche, e-sigaretta. Stato al 13.09.2010, che sostituisce le versioni precedenti del 12.05.2009 e del 09.03.2010 par. 4.5 pag. 5; http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/14572/index.html?lang=fr.

14 RS 812.21