Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 23 pagine
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4 Risultati relativi ai singoli articoli
Articolo 16 capoverso 5 lettera c numeri 1 e 2
BL approva la formulazione dell'indicazione obbligatoria prevista.
Per SVKH le modifiche e l'uniformazione delle indicazioni obbligatorie sono condivisibili. Tuttavia propone di completare la definizione con «È un medicamento omologato dalle autorità» poiché ritiene che sia più comprensibile per i non specialisti. Chiede pertanto che alla lettera c, per i medicamenti con il foglietto illustrativo sia apposta l'avvertenza esplicita e ben leggibile «È un medicamento omologato dalle autorità. Leggere il foglietto illustrativo.» e per i medicamenti senza foglietto illustrativo «È un medicamento omologato dalle autorità. Leggere i dati riportati all’esterno dell’imballaggio.»
SGV appoggia la richiesta dell'affiliata SVKH di allargare la definizione a «medicamento omologato dalle autorità» e di utilizzare sempre questa formulazione.
A giudizio di vips non sono necessarie ulteriori modifiche dell'OPuM come quelle proposte negli articoli 16 e 17. Pertanto chiede di rinunciarvi.
SDV sostiene l'introduzione, proposta da ASSGP, scienceindustries, SVKH e svg-usam, di un termine transitorio di 5 anni fino alla piena e definitiva attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 capoverso 5 lettera c.
Nuovo articolo 25a capoverso 3 (Disposizioni transitorie):
La presente ordinanza entra in vigore il ... I materiali pubblicitari che sono già stati prodotti secondo il diritto anteriore possono essere utilizzati per un periodo transitorio di cinque anni.
svph trova che introdurre un'indicazione specifica per i medicamenti delle categorie di dispensazione C e D sia una buona idea. L'avvertenza proposta «È un medicamento omologato dalle autorità. Leggere il foglietto illustrativo o i dati riportati all’esterno dell’imballaggio» invita esplicitamente i consumatori a leggere il foglietto illustrativo o il testo presente sull'imballaggio e consente loro di riconoscere che si tratta di un medicamento ufficialmente omologato, conferendo al prodotto un marchio di qualità. D'altro canto, svph ritiene che anche i prodotti che non sono medicamenti non soggetti a prescrizione delle categorie di dispensazione C o D debbano riportare un'indicazione, in particolare gli integratori alimentari e i dispositivi medici. L'avvertenza «È un integratore alimentare» o «È un dispositivo medico» potrebbe mettere in guardia i consumatori da affermazioni declamanti le virtù di un determinato prodotto, mettendo in chiaro che non si tratta di un medicamento.
VSVA auspica una formulazione uniforme dell'indicazione obbligatoria ai numeri 1 e 2, che non debba menzionare la presenza o meno di un foglietto illustrativo, per aumentare l'efficacia del messaggio. Chiede che l'incipit del capoverso 5 sia modificato in «I medicamenti delle categorie di dispensazione (...) sono presentati». Inoltre, la pubblicità di questi medicamenti deve contenere la seguente avvertenza esplicita e ben leggibile: «È un medicamento omologato. Leggere attentamente le informazioni sull'imballaggio o nel foglietto illustrativo.»
Articolo 17 capoversi 1-3, sempre primo periodo
BL approva la formulazione dell'indicazione obbligatoria prevista.
Secondo TG, lo slogan pubblicitario del medicamento dovrebbe essere: «XX è un medicamento omologato. Rivolgersi a un medico o a un farmacista e leggere il foglietto illustrativo.» Pertanto TG chiede di apportare questa modifica allo slogan pubblicitario.
pharmaSuisse si domanda se la versione attualmente in vigore continui a essere ammessa ed è del parere che vada introdotto un termine transitorio in particolare per la pubblicità già prodotta.