Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 23 pagine
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TI rimanda alle sue osservazioni generali introduttive e ritiene che l'articolo 17a capoverso 2 dell'avamprogetto offra la possibilità di introdurre nella pubblicità una rappresentazione grafica con l'indicazione dell'omologazione. L’impiego del simbolo grafico è tuttavia lasciato alla discrezione del titolare dell’omologazione. TI sostiene che l'aggiunta della rappresentazione grafica debba essere obbligatoria per tutte le forme di pubblicità ad eccezione degli spot radiofonici, altrimenti i consumatori potrebbero essere disorientati. Chiede che gli spot radiofonici siano seguiti dall'avvertenza seguente. Per i medicamenti omologati: “S. (nome del preparato) è un medicamento omologato. Swissmedic ha valutato efficacia, sicurezza e qualità. Rivolgersi a uno specialista e leggere il foglietto illustrativo.»... Per i medicamenti soggetti a obbligo di notificazione: “S. (nome del preparato) è un medicamento omologato. Swissmedic ha valutato sicurezza e qualità. Rivolgersi a uno specialista e leggere il foglietto illustrativo.»
SVKH condivide le modifiche e l'uniformazione delle indicazioni obbligatorie. Propone di completare la definizione con «È un medicamento omologato dalle autorità», poiché ritiene che sia più comprensibile per i non specialisti. SVKH chiede che l'articolo sia formulato come segue:
1 Al termine degli spot pubblicitari televisivi nonché nella pubblicità cinematografica deve essere visualizzata una dicitura con l'avvertenza seguente: «È un medicamento omologato dalle autorità. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo» (oppure «i dati riportati sull'imballaggio», nel caso di medicamenti senza foglietto illustrativo). S
2 Gli spot radiofonici devono essere seguiti dall'avvertenza: «S (nome del preparato) è un medicamento omologato dalle autorità. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo» (oppure «i dati riportati sull'imballaggio», nel caso di medicamenti senza foglietto illustrativo). S
3 Al termine di spot pubblicitari su pannelli elettronici luminosi deve essere visualizzata una dicitura con l'avvertenza seguente: «È un medicamento omologato dalle autorità. Rivolgersi allo specialista e leggere il foglietto illustrativo» (oppure «i dati riportati sull'imballaggio», nel caso di medicamenti senza foglietto illustrativo). S
A giudizio di vips non sono necessarie ulteriori modifiche dell'OPuM come quelle proposte negli articoli 16 e 17. Pertanto chiede di rinunciarvi.
Per svph è importante che nei capoversi da 1 a 3 siano stati modificati anche i testi utilizzabili nella pubblicità dei medicamenti in questione, con l'aggiunta della precisazione «È un medicamento omologato». Ritiene inoltre necessario aggiungere all'avvertenza obbligatoria prevista «Leggere il foglietto illustrativo oppure i dati riportati sull'imballaggio» la dicitura «Chiedere consiglio al farmacista», per ricordare al pubblico che l'assunzione di un medicamento non è mai innocua e richiede la consulenza di uno specialista.
VSVA suggerisce che, come già esposto in merito all'articolo 16 capoverso 5, sarebbe meglio una formulazione uniforme dell'avvertenza obbligatoria ai capoversi 1, 2 e 3 e chiede una modifica in tal senso come già proposto per l'articolo 16 capoverso 5.
Articolo 17a Pubblicità con l'indicazione relativa all'omologazione
BL approva la formulazione dell'indicazione obbligatoria prevista.
TI rimanda alle sue osservazioni generali introduttive, chiedendo di modificare il titolo in «Indicazione relativa all'omologazione nella pubblicità». Riguardo al capoverso 1, propone di sostituire la formulazione con «Nella pubblicità di medicamenti delle categorie di dispensazione C e D per l'indicazione relativa all'omologazione sono ammesse unicamente le avvertenze...» e nel capoverso 2 con «Ad eccezione degli spot radiofonici, la pubblicità di medicamenti delle categorie C e D deve riportare la rappresentazione grafica pertinente riprodotta nell’allegato».
Per Scienceindustries è di centrale importanza che l'uso della rappresentazione grafica di cui all'articolo 17a capoverso 2 avvenga esclusivamente su base volontaria e che questa regola non sia modificata in futuro. Le prescrizioni sull'etichettatura degli imballaggi dei medicamenti sarebbero già molto restrittive e il tema avrebbe già dato più volte adito a difficili discussioni. Scienceindustries inoltre ricorda