Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 23 pagine
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figura la definizione di chi sia uno specialista di medicamenti. Quindi, per i consumatori in linea di principio tutte le figure professionali del sistema sanitario e dell'industria farmaceutica possono entrare in considerazione come «specialisti». Anche quest'espressione contribuisce alla banalizzazione dei medicamenti. Pertanto, secondo TG, com'è d'uso in tutto il mondo, negli slogan pubblicitari dovrebbero essere menzionati come specialisti gli esponenti delle professioni mediche universitarie medico e farmacista. Con questa precisazione, che costituisce un adeguamento alla prassi nell'UE, si risolverebbero anche i problemi di comunicazione dei media con raggio d'azione transfrontaliero.
Anche NE accoglie con favore (per gli stessi motivi di TG) la revisione dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti, che reputa di relativamente piccola entità, e nel contempo chiede di valutare l'opportunità di istituire una banca dati con tutti i medicamenti esaminati da Swissmedic: sia quelli omologati secondo la procedura standard sia quelli secondo la procedura semplificata. NE informa che spetta ai Cantoni verificare che la pubblicità nei punti di dispensazione dei medicamenti (farmacie, drogherie) non violi le disposizioni dell'ordinanza. Con la nuova possibilità concessa alle aziende di pubblicizzare lo statuto di «omologato», i Cantoni saranno tenuti a verificare anche la veridicità di queste affermazioni. Per tutti i medicamenti omologati questo è già possibile, dal momento che sull'imballaggio recano il marchio di Swissmedic. Per contro diventerà praticamente impossibile controllare tutti i medicamenti della medicina complementare, poiché non sono formalmente omologati da Swissmedic ma beneficiano di un'omologazione semplificata e di conseguenza non recano il marchio di Swissmedic sull'imballaggio. NE deplora che Swissmedic non abbia ancora sviluppato uno strumento pratico per sapere rapidamente se un prodotto è omologato oppure no. Bisogna infatti consultare varie tabelle Excel, che nella maggior parte dei casi non sono neppure aggiornate. Pertanto, secondo NE la revisione proposta dovrebbe essere anche l'occasione per affrontare questo problema e pretendere che vengano messi subito a disposizione mezzi per istituire una banca dati comprendente tutti i medicamenti esaminati da Swissmedic: quelli omologati secondo la procedura standard e quelli che beneficiano di una procedura semplificata.
JU afferma che ogni produttore ha il diritto di far conoscere i propri prodotti mediante la pubblicità. Tuttavia, nella pubblicità dei medicamenti sussiste il rischio di banalizzare questi prodotti e di degradarli a comuni beni di consumo, allentando il senso critico della popolazione e minacciando l'aderenza alla terapia. I farmacisti devono attivarsi sempre più per prevenire e correggere questi effetti, aiutando il pubblico a distinguire tra pubblicità e informazione. Per questo motivo, JU ritiene che la dispensazione dei medicamenti debba rimanere in mano ai professionisti sanitari.
Il Governo giurassiano sostiene la modifica proposta, poiché essa si prefigge di proteggere i consumatori dalla possibilità di errori. Reputa che questa modifica abbia ripercussioni positive soprattutto per i titolari dell'omologazione di medicamenti complementari e fitoterapeutici. La menzione nella pubblicità di un marchio di qualità che dimostra che il medicamento è stato controllato e omologato dall'autorità competente (Swissmedic) dovrebbe contribuire a migliorare l'informazione dei consumatori e aiutarli nell'acquisto. Inoltre è imperativo garantire anche in futuro che nei consumatori non siano suscitate false aspettative per quanto riguarda la qualità, l’efficacia, la composizione o l’innocuità di un medicamento. Il Governo ritiene che la dispensazione da parte di professionisti sanitari rimanga una garanzia di sicurezza e qualità delle informazioni sui medicamenti. In fin dei conti la competenza di questi specialisti, tramite la consulenza fornita, è decisiva per un uso appropriato dei medicamenti da parte del paziente.
La UDC sostiene in linea generale gli obiettivi della revisione dell'ordinanza, in particolare il rafforzamento della sicurezza e della qualità dei medicamenti, ma si rammarica che non sia stato esaminato se questo provvedimento nel settore della pubblicità dei medicamenti possa determinare un aumento dei premi assicurativi e chiede pertanto una valutazione dei costi derivati.
vips approva l'attuazione di questa mozione, tuttavia ritiene che essa possa essere pienamente adempiuta abrogando senza sostituzione l'attuale limitazione di cui all'articolo 22 lettera p dell'ordinanza. Tale modifica consentirà alla pubblicità di menzionare che il medicamento è omologato. Ulteriori modifiche dell'OPuM, come quelle proposte negli articoli 16 e 17, a suo avviso non sono necessarie.
Per svph è importante che vengano precisati i «claim» menzionati sui rispettivi medicamenti nella misura concessa dall'OPuM nel quadro della pubblicità destinata al pubblico di medicamenti delle categorie di dispensazione C, D e E (medicamenti non soggetti a prescrizione, art. da 25 a 27 dell'ordinanza sui medicamenti OM). svph giunge alla conclusione che queste modifiche rispondano al bisogno crescente di informazione da parte dei pazienti e dei consumatori e nello stesso tempo migliorino la sensibilizzazione alla qualità dei medicamenti, facilitandone la distinzione dagli integratori alimentari e dai