Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/108: Revisione parziale dell'ordinanza sui medicamenti per uso veterinario OMVet (Seconda tappa, Pacchetto di misure 1) e revisione parziale dell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (OPuM) in risposta alla mozione Eder 13.3393 · 23 pagine
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1 Situazione iniziale
L’ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti del 17 ottobre 20011 (OPuM) è entrata in vigore il 1° gennaio 2002. Si fonda sugli articoli 31-33 della legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 20002 (LATer) e disciplina la pubblicità destinata al pubblico e ai professionisti dei medicamenti pronti per l’uso della medicina umana e veterinaria. Si applica inoltre alla pubblicità destinata al pubblico di espianti standardizzati di cui all’articolo 3 lettera d della legge sui trapianti dell' 8 ottobre 20043 (art. 1 cpv. 1 e 1bisOPuM).
Secondo l’articolo 22 lettera p OPuM la pubblicità per un medicamento non può menzionare la sua omologazione (elemento illecito della pubblicità). La mozione Eder del 5 giugno 2013 «Ammettere l’omologazione di Swissmedic come elemento della pubblicità» (13.3393)4, trasmessa dal Parlamento al Consiglio federale chiede una modifica a tal riguardo: i titolari di un’omologazione devono poter menzionare nella pubblicità che il farmaco in questione è omologato e devono avere la possibilità di apporre un marchio di qualità (p. es. «medicamento ufficialmente omologato»). La mozione punta essenzialmente a una migliore distinzione nella pubblicità tra medicamenti, integratori alimentari e dispositivi medici per consumatori e pazienti.
Nel suo parere del 28 agosto 2013 in risposta alla suddetta mozione, il Consiglio federale si è pronunciato a favore di un marchio di qualità ufficiale che certifichi meglio la qualità dei prodotti nella pubblicità dei medicamenti e permetta di distinguerli da altri (p. es. integratori alimentari e dispositivi medici). Nell’adempimento della mozione insiste tuttavia sul fatto che i pazienti non abbiano difficoltà a formarsi un’opinione corretta. In particolare, dovrà essere garantito anche in futuro che nei consumatori non siano suscitate false aspettative per quanto riguarda la qualità, l’efficacia, la composizione o anche l’innocuità di un medicamento.
Sul merito, le richieste della mozione non sono state contestate in Parlamento. La presente proposta soddisfa tali richieste: da un lato adeguando le disposizioni concernenti le avvertenze obbligatorie e, d'altro lato, consentendo di pubblicizzare i loro prodotti con un'indicazione iconografica chiaramente definita relativa all'omologazione.
La mozione incarica il Consiglio federale di valutare una soluzione a parte per quanto concerne la pubblicità con le indicazioni relative all'omologazione per i medicamenti senza indicazione soggetti all’obbligo di notificazione. Si tratta di medicamenti che sono stati omologati mediante una procedura di notifica, segnatamente i medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione, le cui materie prime sono riportate sulla lista delle sostanze omeopatiche e antroposofiche (lista SOA5) pubblicata da Swissmedic e i cui principi attivi sono presenti in una determinata diluizione o concentrazione (art. 19 dell’ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici del 22 giugno 20066; OMCF).
Siccome per i medicamenti che sono stati omologati mediante una procedura di notifica, nonostante l’omologazione estremamente semplice, si tratta anche di medicamenti recanti l'indicazione «medicamenti omologati», per il momento il Consiglio federale rinuncia a una soluzione a parte per quanto concerne questa categoria di medicamenti.
L’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza è prevista per il primo trimestre del 2016. La revisione della legge sugli agenti terapeutici7 è seguita inevitabilmente da un adeguamento del diritto esecutivo, che riguarda anche le altre disposizioni sulla pubblicità dei medicamenti.
1 RS 812.212.5
2 RS 812.21
3 RS 810.21
4 http://www.parlament.ch/i/suche/Pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133393
5 https://www.swissmedic.ch/arzneimittel/00156/00221/00222/00223/00232/index.html?lang=it
6 RS 812.212.24
7 http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/00709/04667/04672/index.html?lang=it