Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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rizzazione. In molti casi, non è possibile indicare chiaramente, poiché non vengono consegnati giustificativi. Qui si può capire che è stata esercitata l’opzione solamente per il fatto che sul modulo di rendiconto le prestazioni per la cui imposizione si è optato sono state registrate su una riga separata. La prassi dell’AFC va nel senso che in molti casi insiste imperativamente su una chiara indicazione dell’opzione nei confronti del destinatario della prestazione. Si tratta però di un formalismo bandito secondo l’articolo 81 capoverso 3 LIVA.

Capoverso 2 lettera b: l’organo consultivo sostiene il chiarimento perseguito con la formulazione «a scopo abitativo». L’organo consultivo ritiene tuttavia che l’aggiunta «o deve utilizzare» ribalti completamente la dogmatica del diritto alla deduzione dell’imposta precedente: si deve procedere all’esclusione del diritto alla deduzione dell’imposta precedente, prevista dall’articolo 29 capoverso 1 LIVA, solamente se le prestazioni escluse dall’imposta vengono effettivamente eseguite. Con il nuovo concetto del diritto alla deduzione dell’imposta precedente vengono escluse ipotetiche attribuzioni per possibili prestazioni future e le difficoltà di prova ivi connesse per entrambe le parti. I dubbi del Consiglio federale si riferiscono alla garanzia dell’imposta. Il Parlamento ha tuttavia già considerato questo aspetto nella riforma dell’IVA 2010 e previsto esplicitamente una pertinente possibilità di garanzie nell’articolo 93 capoverso 2 LIVA. Qualora la disposizione non dovesse bastare per tenere conto del giustificato diritto dello Stato di evitare perdite di imposta, occorre adeguare questa norma giuridica e non il diritto tributario materiale.

Art. 23 cpv. 2 n. 2, 3, 3bis, 7 e 10

Numero 2: questa modifica non cambia la situazione giuridica. Nella legge viene inserito il contenuto normativo dell’articolo 40 OIVA, secondo il quale solo l’ultima fornitura in territorio svizzero prima dell’esportazione può essere effettuata esente da imposta. Viene stralciato il requisito del trasporto diretto o della spedizione diretta all’estero, in quanto la messa in servizio del bene in questione ha già avuto luogo sul territorio svizzero in caso di messa a disposizione per l’uso o il godimento, il che esclude che il bene venga trasportato o spedito direttamente all’estero, perlomeno ai sensi del numero 1. È invece determinante il fatto che il destinatario della fornitura utilizzi in prima persona prevalentemente all’estero il bene che gli è stato messo a disposizione per l’uso o il godimento. Finora questo requisito è stato formulato nell’articolo 40 OIVA in modo che non potesse essere effettuata alcuna fornitura in territorio svizzero. Questa formulazione era imprecisa, poiché dell’esenzione dall’imposta poteva avvalersi la seconda persona che effettua una fornitura anziché la prima. È il caso, ad esempio, di una persona che noleggia una vettura sul territorio svizzero e che dopo aver varcato il confine, la utilizza prevalentemente all’estero.

Numero 3: questa modifica non cambia la situazione giuridica. Essa permette di chiarire che la prova che i beni sono rimasti sotto vigilanza doganale è una condizione necessaria ma non sufficiente affinché la loro fornitura sia esentata dall’imposta. In caso di importazione di beni nell’ambito dei regimi di transito, di deposito doganale o di ammissione temporanea, l’IVA non è riscossa in modo definitivo, ma è solo garantita da un deposito o da una fideiussione (obbligo di pagamento condizionato), determinati sulla base di calcolo dell’imposta in vigore all’apertura del regime doganale corrispondente. Nel caso del deposito doganale aperto si rinuncia alla garanzia dell’IVA e nel caso del regime doganale del perfezionamento attivo si applica la non-riscossione condizionata o la procedura di rim-