Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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è tuttavia limitato alle unità organizzative delle collettività pubbliche già soggettivamente assoggettate all’imposta, poiché secondo il diritto vigente la messa a disposizione di personale tra collettività pubbliche da parte di un’unità organizzativa non assoggettata all’imposta è già esclusa dall’imposta. Unicamente la messa a disposizione di personale a terzi che non sono collettività pubbliche è assoggettata all’imposta e, in caso di superamento dei limiti di cifra d’affari determinanti, può portare all’assoggettamento soggettivo L’esclusione dall’IVA non comprende invece i casi in cui, oltre al personale, vengono messi a disposizione anche macchine o infrastrutture di altro tipo o dove l’intero compito viene scorporato.

Numero 30: la fissazione a livello di legge non comporta alcuna modifica del contenuto normativo. L’esclusione dall’imposta della cooperazione in materia di formazione e ricerca, finora prevista solo nell’articolo 13 capoverso 1 OIVA, è ripresa nella legge sull’IVA mantenendo lo stesso contenuto normativo. Le definizioni degli istituti di formazione e ricerca, contemplate nei capoversi 2 e 3 dell’articolo 13 OIVA, rimangono invariate nell’ordinanza.

Numero 31: con questa nuova esclusione dall’imposta è possibile attuare la richiesta dell’iniziativa parlamentare Frick (11.440) in conformità con la sistematica dell’imposta sul valore aggiunto. La problematica dell’imposizione di contributi di benefattori (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_202/2011 del 24 ottobre 2011 sul caso REGA) potrebbe, in alternativa, venire risolta senza modifica di legge anche nel senso che le organizzazioni interessate non promettessero ai propri benefattori alcuna controprestazione come, ad esempio, l’assunzione dei costi per i casi di emergenza. Si potrebbe così rinunciare a introdurre una nuova esclusione dall’imposta.

L’iniziativa parlamentare Frick (11.440) chiede che sulle liberalità a organizzazioni di utilità pubblica non venga riscossa alcuna imposta sul valore aggiunto. Per raggiungere questo obiettivo, la definizione di doni contenuta nella legge sull’IVA va integrata con una presunzione legale incontrovertibile, secondo la quale un’assunzione di costi per la fornitura di prestazioni nell’ambito dello scopo statutario di un’organizzazione di utilità pubblica non va considerata una controprestazione nel senso dell’imposta sul valore aggiunto.

Il diritto vigente stabilisce che i doni non soggiacciono all’imposta sul valore aggiunto. Non sono considerati controprestazioni per una prestazione e perciò non vanno assoggettati. Secondo la definizione, si tratta di un dono se la liberalità è fatta allo scopo di arricchire il beneficiario e senza aspettarsi una controprestazione. I contributi di benefattori sono equiparati ai doni indipendentemente se sono stati versati nell’ambito dell’adesione a un’associazione o a un’organizzazione, purché la liberalità dei benefattori miri esclusivamente al sostegno della società beneficiaria e non al ricevimento di una controprestazione (cfr. art. 3 lett. i LIVA).

Una controprestazione si considera attesa se il «dono» o il «contributo del benefattore» è motivato dalla prospettiva di ricevere una controprestazione. In questo caso non si può più partire dal presupposto che si tratti di un dono, bensì si deve supporre che sia una controprestazione per una prestazione assoggettabile. L’organizzazione che vuole ricevere doni, deve quindi dichiarare in modo chiaro e netto che vuole ricevere doni e non offrire prestazioni. Se, ad esempio un’organizzazione di utilità pubblica prospetta ai propri benefattori che in un caso di emergenza si assumerà i costi che ne risultano, nella persona che paga si suscita l’attesa di una controprestazione. Dietro versamento di un contributo annuo, al benefattore spetta proprio questa