Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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mente a scopo abitativo, ossia dove un soggetto ha stabilito il proprio domicilio o abita durante la settimana. L’utilizzo come abitazione per le vacanze non rientra di conseguenza nel concetto di scopo abitativo, motivo per cui si può optare per la vendita di una simile abitazione se l’acquirente la utilizza effettivamente come abitazione per le vacanze e non a scopi abitativi. L’opzione è possibile anche per i seminterrati per la pratica di hobby, gli spazi in cui esercitarsi e simili, locati o venduti indipendentemente da un’abitazione.

Non è interessata da questa modifica la locazione degli appartamenti di vacanza, poiché si tratta di una prestazione imponibile del settore alberghiero. Perfino la locazione permanente di un appartamento di vacanza è considerata una prestazione imponibile del settore alberghiero, se non vi si abita durante la settimana o vi si stabilisce il proprio domicilio.

L’aggiunta alla fine del capoverso non comporta alcuna modifica della situazione giuridica secondo la vigente prassi, ma chiarisce solamente che l’opzione viene esclusa sin dall’inizio, se il bene per il quale viene fornita la prestazione sarà successivamente utilizzato a scopo abitativo. In caso contrario, durante la fase di costruzione sarebbe possibile chiedere il rimborso dell’imposta precedente, anche se al termine dei lavori dovrebbe di nuovo essere versata integralmente. In questo modo l’AFC sarebbe utilizzata come una banca e in caso di insolvibilità del committente correrebbe inoltre il rischio di non vedersi più rimborsare l’imposta precedentemente dedotta.

Variante dell’organo consultivo

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b

Capoverso 1: Nella sua presa di posizione del 5 marzo 2013, l’organo consultivo chiedeva che venisse mantenuta la disposizione approvata dal Parlamento. In virtù degli sviluppi verificatisi nel frattempo, l’organo consultivo ritiene tuttavia importante che il Parlamento chiarisca l’idea originale adeguando il testo di legge. In linea di massima, il diritto in materia di imposta sul valore aggiunto vuole assoggettare all’imposta l’insieme delle controprestazioni realizzate con l’esecuzione di prestazioni. L’elenco delle eccezioni dell’articolo 21 capoverso 2 LIVA limita questo diritto di imposizione. Attraverso l’opzione viene raggiunto lo stato che in effetti andrebbe conseguito sotto il profilo della sistematica legislativa. Con l’opzione, la persona assoggettata all’imposta versa più imposte di quante effettivamente dovrebbe. Solitamente, sceglie questa via per evitare i costi risultanti dall’amministrazione e dal calcolo della rettifica dell’imposta precedente. L’esercizio dell’opzione manifesta unicamente un effetto sul rapporto tributario, ossia sulla relazione tra la persona assoggettata all’imposta e il fisco. Occorre distinguere la questione del trasferimento, che è inerente al diritto civile. L’imposta sul valore aggiunto è dovuta dalla persona assoggettata all’imposta, indipendentemente dal fatto se ha potuto essere trasferita sul destinatario della prestazione. Sotto il profilo della sistematica legislativa non ha senso derogare da questo principio nell’ambito dell’opzione.

Quando il Parlamento aveva inserito questa nuova formulazione, difficilmente voleva introdurre un ulteriore ostacolo amministrativo: ciò sarebbe stato in contraddizione con l’obiettivo generale della riforma di allora. Con la formulazione «purché lo indichi chiaramente» si intendeva conseguire l’opzione esente da auto-