Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
svizzero l’onere fiscale di entrambe le gallerie d’arte è identico a quello imposto nell’ambito del sistema della deduzione dell’imposta precedente fittizia. In caso di vendita all’estero l’applicazione dell’imposizione dei margini non ha alcun senso perché la vendita all’estero non è imponibile. Dato tuttavia che l’imposta non viene trasferita apertamente, non sussiste in contropartita il diritto alla deduzione dell’imposta precedente sul prezzo d’acquisto. Il margine realizzato sul territorio svizzero può pertanto essere tassato in maniera conforme al sistema senza che debba in definitiva essere pagata l’imposta precedente fittizia mai versata prima di allora come imposta sulla cifra d’affari. Rispetto alla deduzione dell’imposta precedente fittizia, l’imposizione dei margini costituisce per questo motivo l’imposizione più adeguata nel caso di beni non gravati dall’imposta sul valore aggiunto al momento della loro immissione sul mercato. In tutti gli altri settori, segnatamente in quello del mercato dei veicoli d’occasione, si applica come finora il sistema della deduzione dell’imposta precedente fittizia.
La reintroduzione dell’imposizione dei margini per gli oggetti d’arte, i pezzi da collezione e le antichità corrisponde in ampia misura alla normativa valida fino al 31 dicembre 2009 per i beni usati, accertabili e mobili. Fondandosi sulla delega del capoverso 3 il Consiglio federale definirà dettagliatamente gli oggetti d’arte, i pezzi da collezione e le antichità nell’OIVA, ispirandosi al vecchio articolo 11 dell’ordinanza del 29 marzo 200018 relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto. D’ora in poi i veicoli ammessi alla circolazione come veterani saranno considerati pezzi da collezione.
Art. 24
Concerne soltanto il testo francese (precisazione linguistica della rubrica).
Variante del Consiglio federale
Art. 25 cpv. 3
Con questo complemento vengono ora precisate nella legge stessa la conseguenza giuridica nell’ipotesi che il contribuente non adotti provvedimenti organizzativi adeguati per differenziare le cifre d’affari relative alle prestazioni «da asporto» imponibili all’aliquota ridotta dalle cifre d’affari concernenti le prestazioni della ristorazione imponibili all’aliquota normale. Sono considerati provvedimenti organizzativi adeguati secondo l’articolo 56 OIVA e la prassi dell’AFC il rilevamento separato delle cifre d’affari mediante una cassa a partitario oppure mediante due casse, nonché la consegna ai clienti di una ricevuta sulla quale siano visibili il genere della prestazione, il prezzo e l’aliquota determinante. In assenza di un rilevamento separato delle cifre d’affari, tutte le cifre d’affari sono imponibili all’aliquota normale. Questa conseguenza giuridica risulta anche dalla teoria normativa dominante in materia di diritto fiscale, teoria secondo la quale le fattispecie che riducono l’imposta – in questo caso il volume delle cifre d’affari imponibili all’aliquota ridotta – devono essere comprovate dal contribuente. Esso sopporta le conseguenze dell’assenza di prove se non gli è possibile fornirle a causa del mancato rilevamento separato delle cifre d’affari. L’imposizione all’aliquota normale in assenza di provvedimenti organizzativi corrisponde pertanto alla prassi pluriennale dell’AFC. Per la
18 RU 2000 1347