Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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borso dell’IVA. L’esenzione dall’imposta della fornitura di questi beni in territorio svizzero è pertanto ammessa purché il regime doganale sia concluso debitamente o con autorizzazione successiva dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD), per esempio tramite riesportazione o immissione in libera pratica del bene. In quest’ultimo caso, l’IVA viene riscossa definitivamente dall’AFD. L’importo è determinato sulla base di calcolo valida al momento dell’immissione del bene in libera pratica secondo il diritto doganale. Una precedente fornitura esente dall’imposta in territorio svizzero non comporta quindi alcuna lacuna fiscale. Al contrario, se il regime doganale non si è concluso debitamente, l’AFD può riscuotere definitivamente l’IVA garantita all’apertura del regime doganale solo sulla base di calcolo valida in quel momento. Se la fornitura esente dall’imposta in territorio svizzero fosse ammessa anche in questi casi, si creerebbero delle lacune fiscali. La fornitura in territorio svizzero rimarrebbe definitivamente esente dall’imposta, sebbene il bene sia rimasto in territorio svizzero e la tassazione definitiva non sia stata mai richiesta dall’AFD (in assenza di una dichiarazione doganale in vista dell’immissione in libera pratica del bene). Questo chiarimento corrisponde alla prassi vigente.

Numero 3bis: questa modifica non cambia la situazione giuridica. Nel nuovo numero vengono chiariti i requisiti per l’esenzione dall’imposta della fornitura di beni che rimangono sotto vigilanza doganale sul territorio svizzero a causa del loro immagazzinamento in un deposito franco doganale. In questo caso, a differenza del numero 3, la fornitura esente dall’imposta è legata al fatto che i beni immagazzinati non hanno perso questo statuto doganale con effetto retroattivo. La revoca con effetto retroattivo di questo statuto può essere effettuata per i beni in territorio svizzero che sono stati immagazzinati in un deposito franco doganale. Tali beni sono sottoposti al regime di esportazione dopo il loro immagazzinamento in un deposito franco doganale. Quando l’AFD annulla il regime d’esportazione con effetto retroattivo, per esempio perché non è stata rispettata la legislazione doganale applicabile ai beni immagazzinati provenienti dal territorio svizzero, ai beni in questione viene revocato con effetto retroattivo lo statuto di beni posti sotto vigilanza doganale. Essi vengono allora trattati come beni che non sono mai stati immagazzinati in un deposito franco doganale. Per questa ragione, non può essere neppure accordata loro l’esenzione dall’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Ciò corrisponde alla prassi attuale.

Numero 7: questa nuova formulazione non comporta alcuna modifica del contenuto normativo, ma permette di chiarire il senso della disposizione. La formulazione attuale dà adito infatti a fraintesi, in quanto esenta dall’imposta l’esecuzione di prestazioni di trasporto e di attività accessorie nel settore della logistica all’estero. Dal punto di vista della sistematica fiscale, quando il luogo della prestazione è all’estero, essa non può essere esentata dall’IVA, poiché tale prestazione esula dal campo di applicazione territoriale dell’imposta. Questa disposizione si proponeva di disciplinare le prestazioni il cui luogo della prestazione si trova in territorio svizzero ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA, ma che sono effettuate all’estero. Questa disposizione, esenta quindi, ad esempio, il trasporto di merci dal Giappone al Brasile effettuato per conto di un’azienda svizzera, poiché secondo l’articolo 8 capoverso 1 il luogo della prestazione di un trasporto di questo genere è il luogo in cui il destinatario della prestazione ha la sede della sua attività economica in Svizzera, benché la prestazione sia effettivamente effettuata all’estero.