Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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Variante del Consiglio federale

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b

Capoverso 1: con l’inserimento del nuovo periodo viene ripresa la regolamentazione contenuta nell’articolo 39 OIVA senza peraltro che vi sia alcuna modifica della situazione giuridica. Conformemente a ciò, in casi eccezionali l’esercizio dell’opzione può avvenire invece anche mediante riferimento esplicito all’imposta, mediante comunicazione all’AFC: da una parte, se non è possibile emettere fatture, poiché non sono state ancora effettuate prestazioni, e la persona assoggettata all’imposta deve comunque già sostenere spese legate a prestazioni future che possono essere assoggettate volontariamente all’imposta, come, ad esempio, nel caso della deduzione delle imposte precedenti sui costi di costruzione in relazione alla realizzazione di un immobile da destinarsi successivamente alla locazione o alla vendita con opzione o nel caso di un’impresa start-up che nella fase di sviluppo non esegue ancora prestazioni, ma che in seguito eseguirà prestazioni imposte volontariamente. E, dall’altra, se viene effettuata una prestazione per la quale però in taluni settori solitamente non viene emessa fattura e l’emissione di una fattura sarebbe assai inconsueta, come, ad esempio nel caso di un timbro apposto sul dorso della mano quale ingresso a una manifestazione culturale o se, nella vendita diretta in fattoria senza personale, l’importo dell’acquisto viene messo in una cassetta. La comunicazione all’AFC necessaria in simili casi avviene solitamente facendo semplicemente valere la deduzione dell’imposta precedente e, laddove vengono già realizzate prestazioni, mediante la dichiarazione della cifra d’affari per cui si è optato nell’allestimento dei rendiconti IVA (attualmente ai numeri 200 e 205 del rendiconto). L’esercizio dell’opzione può però avvenire anche mediante una comunicazione scritta separata all’AFC. Questo metodo di opzione non si applica tuttavia quando l’IVA non è indicata su una fattura per motivi estranei all’IVA, ad esempio quando chi fornisce la prestazione non vuole che il cliente veda che intende assoggettare la sua prestazione volontariamente all’imposta. Poiché il trasferimento dell’imposta è una questione di diritto privato, la clientela ha il diritto di sapere se paga l’imposta o se eventualmente potrebbe appellarsi a un’esclusione dall’imposta. In tutti i posti nei quali il mercato funziona, questo problema non si porrà perché, applicando l’esclusione dall’imposta nei confronti degli utilizzatori finali, chi fornisce la prestazione può offrire e offrirà un prezzo più vantaggioso. Ma appena i meccanismi di mercato non funzionano o funzionano soltanto in misura limitata, le imprese con cifre d’affari imponibili e cifre d’affari escluse dall’imposta sono incentivate a ridurre, mediante opzione, l’onere amministrativo lasciando che, a sua insaputa, sia la clientela a pagare. Perciò, si può derogare al principio del riferimento esplicito all’imposta solamente nei casi eccezionali proposti qui.

Capoverso 2 lettera b: la sostituzione dell’espressione «per scopi privati» con «a scopo abitativo» consente di eliminare alcune incertezze palesatesi dopo l’ultima riforma relative all’esclusione dell’opzione per gli immobili. Per ridurre la tassa occulta nel modo più completo possibile è necessario che l’esclusione dell’opzione si applichi solamente agli immobili a scopo abitativo. Con l’esclusione dell’opzione si vuole impedire che le amministrazioni immobiliari optino per l’imposizione in modo da ottenere il diritto alla deduzione integrale dell’imposta precedente, e che il trasferimento dell’imposta sul valore aggiunto causi un aumento degli affitti o dei prezzi. Conformemente allo scopo di protezione perseguito da questa norma, l’esclusione si applica esclusivamente agli alloggi che vengono utilizzati essenzial-