Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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Il numero 10 concerne soltanto le versioni francese e italiana del testo (precisazione linguistica).

Art. 23a

Conformemente alla mozione Fässler (10.3161) «Gli oggetti d’arte non sono beni usati» gli oggetti d’arte, i pezzi da collezione e le antichità destinati alla rivendita sono esclusi dal campo d’applicazione della deduzione dell’imposta precedente fittizia e nuovamente sottoposti all’imposizione dei margini, come ne era già il caso fino al 31 dicembre 2009.

La deduzione dell’imposta precedente fittizia ha sostituito il 1° gennaio 2010 l’imposizione dei margini applicata in precedenza alla rivendita di beni usati accertabili. La deduzione dell’imposta precedente fittizia presenta il grande vantaggio di consentire ai contribuenti di potere trattare in maniera uniforme l’acquisto e la vendita di beni usati e nuovi. In questo senso ad esempio il concessionario di veicoli che acquista veicoli d’occasione di non contribuenti può dedurre dal prezzo di acquisto l’imposta precedente fittizia che corrisponde in genere all’imposta sul valore aggiunto residua ancora compresa nel prezzo del veicolo d’occasione dal momento dell’acquisto del veicolo nuovo.

La deduzione dell’imposta precedente fittizia diviene problematica se alla sua immissione sul mercato un bene non era gravato dall’imposta sul valore aggiunto, come è solitamente il caso degli oggetti d’arte, dei pezzi da collezione e delle antichità, dato che essi sono stati prodotti e venduti prima dell’introduzione nel 1995 dell’imposta sul valore aggiunto oppure – come per gli oggetti d’arte – sono stati venduti in esclusione d’imposta dagli autori. Se ad esempio l’autore vende senza imposta sul valore aggiunto un’opera d’arte a un privato che la rivende più tardi a una galleria d’arte, quest’ultima può dedurre dal prezzo di acquisto l’imposta precedente fittizia sebbene, a prescindere dalle spese soggette all’imposta sul valore aggiunto effettuate dall’autore, l’opera stessa non è gravata dall’imposta precedente. Se vende questa opera d’arte a un privato in Svizzera conseguendone un utile, la galleria paga in fin dei conti l’imposta sul valore aggiunto realizzato, ovvero l’imposta sul proprio margine. In questo senso non ci sono differenze tra la deduzione dell’imposta precedente fittizia e l’imposizione dei margini. Se però anche l’acquirente è una galleria d’arte, il sistema della deduzione dell’imposta precedente fittizia provoca un risultato non auspicato: dato che dopo aver dedotto l’imposta precedente fittizia il venditore fattura all’acquirente l’opera con l’imposta sul valore aggiunto, l’acquirente contribuente può effettuare la deduzione dell’imposta trasferita sul prezzo d’acquisto come imposta precedente «normale». Nell’ipotesi che l’acquirente rivenda l’opera d’arte in maniera conforme al sistema a una persona autorizzata a dedurre l’imposta precedente che non acquista l’opera d’arte per rivenderla (ad es. per arredare i locali aziendali) oppure la rivende all’estero senza imposta sul valore aggiunto, l’AFC non percepisce alcuna imposta sulla cifra d’affari dalla vendita. Ne consegue che alla prima galleria d’arte si concederebbe la deduzione dell’imposta precedente che non è mai stata prelevata come imposta sulla cifra d’affari.

Il grande vantaggio del sistema dell’imposizione dei margini consiste nel fatto che la prima galleria d’arte vende l’opera alla seconda galleria senza poter indicare l’imposta sul valore aggiunto. La seconda galleria d’arte può a sua volta applicare l’imposizione dei margini se rivende l’opera d’arte. In caso di rivendita sul territorio