Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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prima volta nella sentenza 2C_175/2012 del 4 ottobre 201219 il Tribunale federale non ha più seguito questa prassi dell’AFC, chiedendole di procedere a una tassazione d’ufficio. È tuttavia emerso che non è possibile effettuare una tassazione d’ufficio attendibile con un dispendio proporzionato, soprattutto se il suo risultato viene impugnato dal contribuente. Oltre alla stima della quota di prestazioni «da asporto» imponibili all’aliquota ridotta rispetto alla cifra d’affari complessiva, quota che può variare in funzione della stagione, del tempo, di occasioni speciali ecc., svolge anche un ruolo il numero di scontrini di cassa su cui figura l’indicazione dell’aliquota ridotta per le suddette prestazioni. Se in assenza di rilevamento separato delle cifre d’affari gli scontrini di cassa indicano unicamente l’aliquota normale, tale aliquota è dovuta per il solo fatto che è stata fatturata (cfr. art. 27 cpv. 2 LIVA). Se il contribuente ha omesso di rilevare separatamente le cifre d’affari, non è più possibile accertare, anche per il passato, la quota di cifre d’affari imponibili all’aliquota ridotta. Qualunque sia il metodo applicato, il contribuente può porlo in forse. Le imprese che non si assumono il dispendio amministrativo per il rilevamento separato delle cifre d’affari e che non procedono a tale separazione sarebbero ricompensate se nel quadro di un controllo l’AFC dovesse stimare le loro cifre d’affari imponibili all’aliquota ridotta. Per evitare falsi incentivi, in simili casi occorre tassare tutte le cifre d’affari a posteriori con l’aliquota normale. Altrimenti i contribuenti che non adottano un comportamento conforme alla legge sarebbero in definitiva avvantaggiati rispetto ai concorrenti che vi si attengono. Dato che la legge menziona d’ora in poi la conseguenza giuridica dell’assenza di provvedimenti organizzativi, non sussiste ulteriormente la contraddizione censurata dal Tribunale federale riguardo all’imposizione in linea di massima differenziata tra prestazioni della ristorazione e prestazioni «da asporto».

Variante dell’organo consultivo

Art. 25 cpv. 3

L’organo consultivo vorrebbe rinunciare completamente all’integrazione prevista o eventualmente almeno all’aggiunta della locuzione «simili provvedimenti adeguati». Se si ammettesse che l’AFC designi come non adeguati i provvedimenti organizzativi e ottenesse automaticamente l’imposizione della cifra d’affari complessiva all’aliquota normale, si verificherebbero imposizioni eccessive basate unicamente su criteri formali. Nel rapporto esplicativo si rileva che in virtù della sentenza 2C_175/2012 del Tribunale federale del 4 ottobre 2012 le autorità fiscali non sarebbero in grado di svolgere con un dispendio ragionevole il loro compito di effettuare una tassazione d’ufficio. Questa dichiarazione va posta seriamente in forse. L’esecuzione di una tassazione d’ufficio rientra da sempre nei compiti di tutte le autorità fiscali; essa non riguarda soltanto il settore delle prestazioni «da asporto». I tribunali tutelano di norma le stime effettuate dalle autorità. Non ne era il caso nella procedura in questione, perché l’AFC non voleva affatto effettuare una tassazione d’ufficio.

19 ASA 81 657