Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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assunzione dei costi. E non importa se solamente una minima parte dei benefattori si avvale effettivamente di una prestazione di soccorso.

L’assunzione di simili costi non può essere considerata quale ringraziamento per il sostegno, come è ad esempio il caso per sconti, ingressi, riviste o, come menzionato esplicitamente nella legge, della menzione del donatore con il logo. Affinché si tratti di un ringraziamento per un dono, deve essere evidente che il dono non è stato fatto per ottenere la controprestazione. Ad esempio, si suppone che nessuno offra il proprio denaro a un’organizzazione che opera in favore della protezione della natura per riceverne la rivista soci. La promessa di assunzione dei costi in un caso di emergenza, invece, è evidentemente idoneo a trovare benefattori. Ciò si evidenza anche per il fatto che finora le organizzazioni interessate non hanno rinunciato alla promessa dell’assunzione dei costi per non dovere più assoggettare i contributi dei benefattori.

Le assunzioni dei costi promesse non costituiscono prestazioni d’assicurazione escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 LIVA, poiché non sono dati i motivi per tale esclusione dall’imposta: da un lato, non si deve evitare un cumulo di imposte, poiché simili assunzioni non sono gravate con tasse di bollo, dall’altro, non sono determinati considerazioni di politica sociale.

La via proposta, dall’iniziativa parlamentare Frick (11.440), verso la non imposizione delle liberalità motivate da una controprestazione corrisponderebbe a un’esenzione, contraria al sistema, dall’imposta sul territorio svizzero e con diritto integrale alla deduzione dell’imposta precedente. Con l’esclusione dall’imposta per simili contributi di benefattori, proposta in questa sede, la deduzione dell’imposta precedente va corretta di conseguenza.

Il capoverso 6 definisce in conformità con l’attuale articolo 38 OIVA cosa si intende per unità organizzativa ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 28 LIVA. Le prestazioni effettuate in seno alla medesima collettività pubblica devono continuare a essere escluse dall’imposta, anche se sono effettuate da unità organizzative imponibili. In base al principio della neutralità della forma giuridica sono contemplate tutte le unità organizzative possibili sotto il profilo giuridico, purché non vi partecipino altre collettività pubbliche o terzi che non sono collettività pubbliche. In tal caso non si tratterebbe più di unità organizzative proprie, ossia appartenenti esclusivamente a una collettività pubblica. Sempre in base al principio della neutralità della forma giuridica, rispetto all’attuale norma disciplinata nell’articolo 38 OIVA, d’ora in poi anche le fondazioni e non solo gli istituti potranno far parte della stessa collettività pubblica. Inoltre il criterio di appartenenza applicato finora è stato sostituito da un criterio più preciso: per le società è chiaramente determinante la partecipazione, ragion per cui i titolari di buoni di partecipazione o di godimento possono essere considerati come partecipanti. Per gli stabilimenti non ci si basa più sulla loro appartenenza, ma sul fatto che una sola collettività pubblica abbia partecipato alla loro fondazione. Questo ora vale anche per le fondazioni. In questo modo le condizioni per cui uno stabilimento o una fondazione appartiene alla stessa collettività pubblica sono disciplinate più chiaramente che nell’articolo 38 OIVA.

Il capoverso 7 delega al Consiglio federale la competenza di definire gli istituti di formazione e ricerca ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 30 AP-LIVA. Le definizioni attualmente contenute nell’articolo 13 capoverso 2 e 3 OIVA devono essere mantenute.