Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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Art. 27 Abs. 3
Questo complemento non modifica la situazione giuridica. Esso chiarisce unicamente che il principio secondo cui «l’imposta indicata è un’imposta dovuta» non si applica soltanto alle fatture, ma anche agli accrediti. Il tenore in vigore finora menzionava esclusivamente un ammontare d’imposta troppo elevato. D’ora in poi viene espressamente menzionata anche l’imposta indicata senza fondamento. Basandosi su un’interpretazione teleologica la prassi dell’AFC ha finora considerato l’imposta indicata senza fondamento come prova di un ammontare d’imposta troppo elevato.
Art. 28 cpv. 3, 3bis e 3ter
Il concetto di «imposta precedente fittizia» utilizzato finora non è semanticamente preciso: fittizia non è la deduzione, bensì l’imposta precedente, perché il beneficiario contribuente della prestazione può dedurla sebbene all’atto dell’acquisto non sia stata trasferita alcuna imposta sul valore aggiunto. Grazie alla nuova formulazione «dedurre un’imposta precedente fittizia» il concetto viene chiarito a livello linguistico e adeguato alle versioni nelle lingue latine. Costituisce altresì una precisazione linguistica la nuova formulazione secondo la quale i beni devono essere acquistati «senza trasferimento dell’imposta sul valore aggiunto» al posto di «acquistati senza IVA». In assenza effettiva dell’onere di imposta sul valore aggiunto la deduzione dell’imposta precedente fittizia sarebbe contraria al sistema, perché essa permetterebbe di dedurre l’imposta residua sul valore aggiunto compresa nel prezzo di acquisto.
D’ora in poi non si potrà più dedurre alcuna imposta precedente fittizia all’acquisto di oggetti d’arte, pezzi da collezione e antichità (cfr. il commento all’art. 23a AP-LIVA).
Art. 29 cpv. 1bis e 4
Capoverso 1bis: questa modifica non cambia la situazione giuridica, ma eleva a livello di legge la disposizione attualmente contenuta nell’articolo 60 OIVA, secondo cui il diritto alla deduzione dell’imposta precedente è ammesso sugli acquisti utilizzati per le prestazioni all’estero escluse dall’imposta. Se è infatti eseguita all’estero, la prestazione in questione non rientra nel campo d’applicazione territoriale dell’imposta sul valore aggiunto. Non si applicano pertanto le esclusioni dall’imposta di cui all’articolo 21 LIVA. In questo senso la deduzione dell’imposta precedente per le prestazioni eseguite all’estero è ammessa nella medesima misura in cui sarebbe possibile se fossero eseguite sul territorio svizzero e si sarebbe potuto optare per la loro imposizione secondo l’articolo 22. Se come nel caso dei servizi finanziari non fosse invece possibile l’imposizione volontaria sul territorio svizzero, la deduzione dell’imposta precedente non è ammessa qualora siffatte prestazioni siano eseguite all’estero.
Capoverso 4: questa modifica non cambia la situazione giuridica. La formulazione attuale solleva la questione di chi debba decidere in quale momento sarebbe opportuno fondarsi sull’attività propria della società holding piuttosto che sull’attività delle imprese da essa detenute. Grazie alla nuova formulazione la prassi in vigore sarà ancorata chiaramente nella legge a garanzia della certezza del diritto. La decisione spetta pertanto ai soli contribuenti e non può essere imposta dall’AFC.