Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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Art. 37 cpv. 3 secondo periodo

La verifica da parte del Controllo federale delle finanze (CDF) dell’adeguatezza delle aliquote saldo, come previsto dalla legge a contare dal 1° gennaio 2010, non si è affermato nella prassi perché non è praticamente possibile stabilire criteri affidabili di verifica dell’adeguatezza e quindi anche perché il legislatore non ha definito cosa intenda per adeguatezza.

Il metodo delle aliquote saldo deve essere, da un lato, per quanto possibile semplice e, dall’altro, il più conforme possibile al metodo di rendiconto effettivo. Quanto più precisamente il debito fiscale calcolato con l’ausilio delle aliquote saldo corrisponde a quello che risulta dal metodo di rendiconto effettivo, tanto più complicato e dispendioso diviene il metodo per i contribuenti e per l’AFC. Esso è impossibile da gestire e non raggiunge più il proprio obiettivo, ossia garantire uno sgravio amministrativo alle piccole e medie imprese. Se però la verifica delle aliquote saldo si limita al controllo della precisione di calcolo, della tracciabilità e della neutralità, una disposizione in una legge speciale diviene superflua. Il CDF può eseguire siffatte verifiche fondandosi anche sui criteri di cui all’articolo 5 della legge del 28 giugno 196720 sul Controllo delle finanze.

Art. 38 cpv. 1 lett. a

Questa modifica non cambia la situazione giuridica. Si tratta unicamente di un adeguamento redazionale: entrambi questi articoli non possono essere applicati cumulativamente, ma soltanto alternativamente, ragione per cui «e» è stato sostituito con «o».

Variante del Consiglio federale

Art. 42 cpv. 6

Capoverso 6: il termine di prescrizione assoluta viene prorogato dagli attuali 10 a 15 anni, come ne era il caso prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, della nuova legge concernente l’imposta sul valore aggiunto. Nel diritto tributario federale (cfr. art. 120 cpv. 4 LIF21, art. 152 cpv. 3 LIFD, art. 47 cpv. 1 LAID22) e nel diritto doganale (art. 75 cpv. 4 LD23) il termine di prescrizione assoluta di 15 anni costituisce uno standard a cui nell’ambito della riforma dell’IVA 2010 si è contravvenuto unicamente per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto nella speranza di accelerare i procedimenti. La prassi ha comunque dimostrato che la riduzione a 10 anni del termine di prescrizione assoluta comportava effetti indesiderati: di regola, i controlli dell’imposta sul valore aggiunto vertono sugli ultimi cinque periodi fiscali, dato che per questi periodi fiscali il termine di prescrizione relativa non è ancora scaduto. Al momento della conclusione del controllo con un avviso di tassazione e a seguito del termine di finalizzazione che l’AFC deve osservare (art. 72 cpv. 1 LIVA) sono trascorsi oltre quattro anni e mezzo dal termine di prescrizione assoluta inerente al primo anno controllato. Secondo il diritto vigente se contro l’avviso di tassazione relativo al primo periodo fiscale controllato viene avviata un procedimento di

20 RS 614.0

21 RS 642.11

22 RS 642.14

23 RS 631.0