Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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ricorso, quest’ultimo deve poter essere concluso – fino e compreso il Tribunale federale – durante i cinque anni restanti affinché non cada in prescrizione quando si trova ancora nelle mani del giudice. Se l’autorità di ricorso rinvia la decisione invece di decidere essa stessa, il termine residuo non basta per concludere tempestivamente il procedimento. Ne consegue inoltre che dopo un controllo fiscale non rimane pressoché tempo per discutere i risultati con il contribuente ed effettuare se del caso rettifiche non formali. Questo non è nell’interesse del contribuente e costituisce un peggioramento della sua posizione rispetto al precedente termine prescrizione di quindici anni. È soprattutto nei casi disperati in cui sono in gioco ingenti recuperi dell’imposta sul valore aggiunto che i contribuenti possono essere spinti a rallentare il procedimento facendo valere tutti i diritti di ricorso e altre vie giuridiche, in modo da fare cadere in prescrizione il maggior numero possibile di periodi fiscali. Accorciando a due anni il termine di prescrizione relativa, quando questo è interrotto dall’AFC, si è già risposto adeguatamente alla legittima richiesta di accelerare i procedimenti.
La proposta dell’organo consultivo di utilizzare maggiormente il ricorso omisso medio accrescerebbe notevolmente l’onere di lavoro dell’AFC e del Tribunale amministrativo federale.
Variante dell’organo consultivo
Art. 42 cpv. 6
Secondo gli operatori fiscali rappresentati in seno all’organo consultivo il problema risiede piuttosto nel fatto che le possibilità di accelerazione dei procedimenti introdotte con la riforma dell’IVA 2010 non siano applicate o addirittura volutamente aggirate dall’AFC. In questo senso ad esempio fino alla sentenza 2C_805/2013 del Tribunale federale del 21 marzo 2014, gli avvisi di tassazione sono presentati come decisioni contrariamente al concetto voluto del legislatore e ciò rende impossibile liquidare le irregolarità in un procedimento informale. Inoltre, nonostante il commento all’articolo 82 D-LIVA nel messaggio del 25 giugno 200824 concernente la semplificazione dell’imposta sul valore aggiunto, le decisioni emanate finora in relazione a un avviso di tassazione non sono state motivate in maniera abbastanza dettagliata per consentire ai tribunali di considerare ammissibili i ricorsi omisso medio impugnati contro esse; l’AFC ha dovuto eseguire procedure di reclamo a seguito delle decisioni di non entrata in materia pronunciate dal Tribunale amministrativo federale. Non si dà nemmeno seguito alla richiesta dei contribuenti di una motivazione esauriente della decisione, poiché non ne sussiste presuntivamente il diritto. L’organo consultivo ritiene che occorra anzitutto attuare queste misure adottate dal Parlamento prima di prorogare il termine di prescrizione assoluta a scapito dei contribuenti.
Art. 44 cpv. 2
Questa modifica non cambia la situazione giuridica. Essa è unicamente di carattere redazionale. La locuzione «le eccezioni del debitore» è stata sostituita con «le sue eccezioni», dato che si tratta delle eccezioni dell’AFC.
24 FF 2008 6033, pag. 6152