Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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Art. 45 cpv. 1 lett. a, c e 2 lett. b
Cpv. 1 lett. a: questa modifica non cambia la situazione giuridica, ma serve a una migliore comprensione della disposizione e la adegua alla nuova formulazione dell’articolo 45 capoverso 1 lettera c AP-LIVA. I clienti devono pagare l’imposta sull’acquisto soltanto se l’impresa che effettua la prestazione non è iscritta nel registro dei contribuenti. Al riguardo poco importa se l’impresa non sia stata registrata a ragione o a torto. Chi invece effettua la prestazione imponibile esclusivamente nel luogo del destinatario sul territorio svizzero è esentato dall’assoggettamento in virtù dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 2 AP-LIVA a prescindere dall’entità della cifra d’affari (cfr. il commento all’art. 45 cpv. 1 lett. c AP-LIVA).
Dato che in virtù di una contro-eccezione dell’articolo 10 capoverso 2 lettera b numero 2 AP-LIVA diviene contribuente chi effettua prestazioni di servizi in materia d’informatica e di telecomunicazione a destinatari non contribuenti, tali prestazioni devono di conseguenza essere escluse dall’assoggettamento all’imposta sull’acquisto. Nell’ipotesi contraria sussisterebbe il rischio che i clienti non contribuenti di imprese che non si fanno registrare a torto come contribuenti in Svizzera debbano dichiarare l’imposta sull’acquisto in caso di superamento del limite determinante per tale imposta.
Cpv. 1 lett. c: l’organo consultivo propone che l’imposta sull’acquisto sulle forniture sia limitata alle «forniture di beni immobili (compreso il suolo)». Questa limitazione dell’imposta sull’acquisto per le forniture corrisponde nel suo principio alla volontà originaria del legislatore al momento dell’introduzione di questa disposizione nel quadro della riforma dell’IVA 2010, che si prefiggeva di eliminare nelle regioni di frontiera le distorsioni della concorrenza tra imprese nazionali ed estere consecutive all’imposta sul valore aggiunto, soprattutto nei settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile nonché nei rami accessori dell’edilizia. In questo modo è possibile impedire l’applicazione non voluta dell’imposta sull’acquisto alle locazioni e agli affitti come pure alle forniture usuali che non potrebbero sottostare alternativamente all’imposta sull’importazione.
A partire dalla proposta dell’organo consultivo, di cui il Consiglio federale condivide gli indirizzi, il termine «oggetti» è stato sostituito con «beni» solitamente utilizzato nella LIVA. Dato che secondo la concezione svizzera anche la locazione e l’affitto sono considerati fornitura di beni immobili, l’avamprogetto del Consiglio federale parla di «forniture di beni immobili secondo l’articolo 3 lettera d numeri 1 e 2». Si chiarisce in tale senso che la locazione o l’affitto imponibili di beni immobili non soggiace all’imposta sull’acquisto, bensì all’imposta per le prestazioni eseguite sul territorio svizzero. La vendita di immobili è esclusa dall’imposta, ragione per cui non soggiace all’imposta sull’acquisto. La vendita potrebbe eventualmente essere imponibile a titolo volontario dal venditore estero dell’immobile (opzione). L’opzione viene a decadere visto che il venditore non è iscritto nel registro dei contribuenti.
Si considerano forniture di beni immobili secondo l’articolo 3 lettera d numeri 1 e 2 LIVA in particolare le prestazioni nei settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile nonché nei rami accessori dell’edilizia come descritti all’articolo 5 dell’ordinanza del 21 maggio 200325 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist). Secondo tale