Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine

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ordinanza si tratta di attività legate all’edilizia, segnatamente: scavo, sterro, costruzione in senso stretto, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, installazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovo, riparazione, smantellamento, demolizione, manutenzione, mantenimento (lavori di pittura e pulitura) e risanamento. Nell’ordinanza in questione tali prestazioni sono solitamente designate come prestazioni di servizio, conformemente all’uso comune e ai pertinenti accordi internazionali (ad es. GATT-OMC, accordi di associazione a Schengen e Dublino). In virtù della legislazione svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto si tratta di forniture (cfr. art. 3 lett. d LIVA).

A prima vista può sembrare tautologica l’applicazione dell’imposta sull’acquisto «a forniture […] di beni immobili sul territorio svizzero, che non soggiacciono all’imposta sull’importazione». Questa limitazione è nondimeno necessaria per evitare un conflitto di imposizione con l’imposta sull’importazione: se ad esempio viene trasportato materiale da costruzione oltre la frontiera, alla sua importazione non è imponibile soltanto il valore del materiale, ma anche il valore della prestazione edilizia complessiva da fornire con il materiale. La consegna al committente delle costruzioni ultimate costituisce a sua volta una fornitura di beni immobili secondo l’articolo 3 lettera d numeri 1 e 2 LIVA. La prestazione edilizia sarebbe tassata due volte se l’imposta sulle importazioni non venisse esclusa.

L’imposta sull’acquisto si applica inoltre soltanto se l’impresa estera non è iscritta, a torto o a ragione, nel registro dei contribuenti. Chi dunque fa eseguire sul territorio svizzero prestazioni nei settori dell’edilizia e dell’ingegneria civile nonché nei rami accessori dell’edilizia e le ottiene senza fatturazione dell’imposta sul valore aggiunto deve pagare l’imposta sull’acquisto se sono adempite le condizioni dell’articolo 45 capoverso 2 LIVA.

In seguito alla limitazione dell’imposta sull’acquisto alle forniture di beni immobili, in futuro risulterà direttamente dalla legge che le forniture di energia a clienti non contribuenti in territorio svizzero non soggiacciono all’imposta sull’acquisto e che siffatte imprese divengono contribuenti in caso di superamento del limite di cifra d’affari per queste forniture di energia sul territorio svizzero. Si può pertanto abrogare l’articolo 109 capoverso 2 OIVA.

Cpv. 2 lett. b: d’ora in poi si rinuncia all’obbligo dell’AFC di informare preliminarmente per scritto i non contribuenti in merito al loro assoggettamento all’imposta sull’acquisto. Questa esigenza è stata introdotta nel quadro dei dibattiti parlamentari sulla riforma dell’IVA 2010. All’epoca ci si era fondati sull’idea che grazie alla collaborazione con gli uffici doganali di frontiera si potessero identificare i beneficiari delle prestazioni. Dalla prassi è emerso nel frattempo che ciò è possibile soltanto con un notevole dispendio supplementare e peraltro in maniera molto lacunosa, a causa delle scarse risorse di personale degli uffici doganali di frontiera e per il fatto che l’AFC non può imporre a nessuno di dichiarare l’imposta sull’acquisto basandosi su un semplice sospetto. Ciò presuppone a sua volta che l’AFC conosca con certezza l’acquirente e il prezzo della prestazione per essere sicura che il limite annuo di 10 000 franchi ai fini del rendiconto dell’imposta sull’acquisto sia stato superato. In considerazione di questa difficoltà di esecuzione il Consiglio federale e l’organo consultivo propongono di stralciare l’obbligo di informare dell’AFC. Va invece mantenuto il limite di 10 000 franchi ai fini del rendiconto dell’imposta sull’acquisto, in particolare per non obbligare i privati a dichiarare l’imposta sul valore aggiunto nei casi di scarsa rilevanza.