Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 58 pagine
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Attualmente in Svizzera sono determinanti per l’assoggettamento soltanto le cifre d’affari realizzate sul territorio svizzero. In ragione del fatto che ora vengono considerate le cifre d’affari realizzate a livello mondiale che non sono escluse dall’imposta, le imprese estere in Svizzera vengono trattate come le imprese svizzere nell’UE. La nuova normativa sull’assoggettamento si applica allo stesso modo alle imprese nazionali e a quelle estere ed elimina quindi le distorsioni della concorrenza esistenti. Inoltre, essa non viola né i trattati bilaterali con l’UE né gli impegni contratti dalla Svizzera nell’ambito dell’OMC (cfr. anche n. 5.2)
Nel settore delle collettività pubbliche, l’articolo 13 della direttiva IVA contiene regimi speciali per gli enti pubblici, purché essi realizzino cifre d’affari da attività sovrane. Per queste attività, in linea di massima, gli enti pubblici non sono assoggettate all’IVA. Le prestazioni che vengono fornite da un ente pubblico nella sua qualità di detentore della sovranità non rientrano quindi nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (art. 13 par. 1 sottopar. 1 direttiva IVA). A questa norma si deroga solamente se il non assoggettamento degli enti pubblici provoca «distorsioni della concorrenza di una certa importanza» (art. 13 par. 1 sottopar. 2 direttiva IVA) o le attività in questione si riferiscono a un settore elencato nell’allegato I della direttiva e tali attività non sono trascurabili (art. 13 par. 1 sottopar. 3 direttiva IVA). Questo allegato corrisponde ampiamente all’elenco delle prestazioni imprenditoriali delle collettività pubbliche di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del 27 novembre 20095 concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA). Gli Stati membri possono inoltre considerare determinate attività escluse dall’imposta svolte da enti di diritto pubblico come attività che incombono a tali enti in quanto pubbliche autorità e dunque che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (art. 13 par. 2 direttiva IVA). Tuttavia, nemmeno la direttiva dell’UE prevede un’esclusione generale dall’imposta per le prestazioni tra collettività pubbliche.
1.6 Interventi parlamentari
Il presente avamprogetto adempie parti della mozione Cassis (12.4197) «La legge sull’IVA non deve rimanere lettera morta. Bisogna limitare la concorrenza sleale nelle zone di confine», creando le basi legali per ridurre ulteriormente le distorsioni della concorrenza dovute all’imposta sul valore aggiunto nelle regioni di frontiera (cfr. commento all’art. 10 cpv. 2 lett. a e 45 AP-LIVA). Adempie, altresì, la mozione Hess (11.3185) «Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto. Stralcio senza sostituzione dell’articolo 89 capoverso 5» che chiede che in futuro, nelle procedure d’esecuzione forzata, l’AFC produca i crediti fiscali in un inventario pubblico e li insinui in una diffida pubblica ai creditori. Il capoverso non va tuttavia stralciato, bensì occorre disciplinare la fattispecie nel diritto positivo.