Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/13: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme (OAll) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 2Fedlex · Rapporto sui risultati

Altre cerchie interessate

Federazione svizzera della protezione civile*

Altri (non interpellati)

Città di Lucerna*

Unione delle città svizzere*

Associazione dei comuni svizzeri*

C. Risultati dell’indagine conoscitiva

1. Riassunto

La maggior parte degli interpellati è fondamentalmente favorevole alla revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme.

L'aspetto principale della revisione parziale, ossia la precisazione relativa alla ripartizione delle competenze tra Confederazione, Cantoni, Comuni e gestori di impianti d'accumulazione per l'acquisto e il finanziamento dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione, in linea generale è accolto favorevolmente. Ad eccezione dell'articolo 21 capoverso 2, per il quale diversi Cantoni chiedono che siano i gestori degli impianti d'accumulazione e non i Cantoni a sopportare i costi d'esercizio e di manutenzione dei sistemi d'allarme acqua, comprese le relative sirene combinate, nessuna delle proposte di modifica viene respinto dalla maggioranza.

Di seguito viene riportato un riassunto delle critiche e delle proposte più frequenti inoltrate.

2. Prese di posizione in dettaglio

2.1 Documento sottoposto a indagine conoscitiva: ordinanza sull'allarme (OAll)

Art. 16 cpv. 2 lett. a

2L’Ufficio federale della protezione della popolazione:

a. definisce i requisiti che devono soddisfare i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e, ad eccezione delle sirene, li mette a disposizione;

Cantoni BE, OW

L'uniformizzazione delle sirene semplificherebbe sia il processo d'acquisto, sia i lavori di manutenzione. Ciò avrebbe ripercussioni positive anche sui costi.

Proposta di modifica:

L’Ufficio federale della protezione della popolazione definisce i requisiti che i sistemi tecnici d’allarme devono soddisfare e li mette a disposizione.

Unione delle città svizzere

Garantire pari opportunità alle persone altrimenti abili è un mandato legale e il divieto di discriminazione è sancito nella Costituzione. Dato che neppure nella nuova OAll la Confederazione prevede delle disposizioni volte a trasmettere l'allarme alle persone con problemi d’udito, in questo ambito sussiste ancora una lacuna da colmare.

Proposta di modifica:

 nell'ambito dello sviluppo della tecnica provvede a una modernizzazione e a un adattamento periodico dei sistemi e, ad eccezione delle sirene, li mette a disposizione.

2/10 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07