Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/13: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme (OAll) · 10 pagine
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Art. 21 cpv. 1 lett. b
1La Confederazione si assume i costi per:
b. l’esercizio e la manutenzione delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione.
Canton AG
Conformemente alle richieste di modifica per gli articoli 16 cpv. 2 lett. b e 17 cpv. 2bis, la Confederazione deve assumersi anche i costi legati ai sistemi decentralizzati (manutenzione).
Proposta di modifica:
Cpv. 1 lett. b: l'esercizio e la manutenzione delle componenti centrali e decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione.
Art. 21 cpv. 2
2I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e delle sirene.
Cantoni AG, JU, NW, SZ, TG, TI, VD, VS
Conformemente alle proposte di modifica per gli articoli 16 cpv. 2 lett. b e 17 cpv. 2bis, la manutenzione può essere omessa poiché rientra nella sfera di competenza della Confederazione. Inoltre le sirene combinate sono parte integrante dell'allarme acqua e dell'allarme generale. Riteniamo pertanto corretto che gli organi responsabili dell'allarme (allarme acqua, allarme generale) si assumano anche i costi per l'esercizio e la manutenzione del parco sirene.
Proposta di modifica:
I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l'esercizio delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione e delle sirene, ad eccezione delle sirene combinate.
Cantoni GL, NE, OW
Secondo la formulazione scelta, oltre ai costi per l'esercizio delle componenti decentralizzate i Cantoni dovrebbero assumersi anche i costi per la manutenzione delle sirene. Non siamo d'accordo con questa soluzione: le sirene fanno parte dell'allarme acqua risp. dell'allarme generale e i rispettivi costi devono essere assunti dagli organi responsabili. In caso contrario Cantoni e Comuni sarebbero costretti ad assumersi costi supplementari.
Proposta di modifica:
I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione.
Città LU, FSPC
Con la revisione parziale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 2011 si è deciso che dal 1° gennaio 2012 i contributi sostitutivi sarebbero stati versate ai Cantoni e non più ai Comuni. Di conseguenza anche tutti gli obblighi finanziati con
7/10 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07