Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/13: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme (OAll) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

Art. 21 cpv. 1 lett. b

1La Confederazione si assume i costi per:

b. l’esercizio e la manutenzione delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione.

Canton AG

Conformemente alle richieste di modifica per gli articoli 16 cpv. 2 lett. b e 17 cpv. 2bis, la Confederazione deve assumersi anche i costi legati ai sistemi decentralizzati (manutenzione).

Proposta di modifica:

Cpv. 1 lett. b: l'esercizio e la manutenzione delle componenti centrali e decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione.

Art. 21 cpv. 2

2I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e delle sirene.

Cantoni AG, JU, NW, SZ, TG, TI, VD, VS

Conformemente alle proposte di modifica per gli articoli 16 cpv. 2 lett. b e 17 cpv. 2bis, la manutenzione può essere omessa poiché rientra nella sfera di competenza della Confederazione. Inoltre le sirene combinate sono parte integrante dell'allarme acqua e dell'allarme generale. Riteniamo pertanto corretto che gli organi responsabili dell'allarme (allarme acqua, allarme generale) si assumano anche i costi per l'esercizio e la manutenzione del parco sirene.

Proposta di modifica:

I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l'esercizio delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l'allarme alla popolazione e delle sirene, ad eccezione delle sirene combinate.

Cantoni GL, NE, OW

Secondo la formulazione scelta, oltre ai costi per l'esercizio delle componenti decentralizzate i Cantoni dovrebbero assumersi anche i costi per la manutenzione delle sirene. Non siamo d'accordo con questa soluzione: le sirene fanno parte dell'allarme acqua risp. dell'allarme generale e i rispettivi costi devono essere assunti dagli organi responsabili. In caso contrario Cantoni e Comuni sarebbero costretti ad assumersi costi supplementari.

Proposta di modifica:

I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione.

Città LU, FSPC

Con la revisione parziale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 2011 si è deciso che dal 1° gennaio 2012 i contributi sostitutivi sarebbero stati versate ai Cantoni e non più ai Comuni. Di conseguenza anche tutti gli obblighi finanziati con

7/10 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07