Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/13: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme (OAll) · 10 pagine

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Art. 17 cpv. 2

2Essi mettono a disposizione secondo le prescrizioni federali:

a. i sistemi tecnici per allertare le autorità;

b. le sirene.

Cantoni TI, VD, VS

La formulazione «Mtrasmissione degli allarmi alla popolazione» deve essere sostituita da «... le sirene». Questo articolo statuisce che la Confederazione garantisce la disponibilità operativa permanente del sistema POLYALERT solo fino alla sirena.

Dall'articolo non si evince invece per quali sistemi decentralizzati il Cantone deve assumersi i regolari costi d'esercizio. La formulazione richiede pertanto una precisazione per quanto attiene alla responsabilità dei Cantoni in relazione all'esercizio delle sirene. Dal punto di vista del Cantone anche le sirene fisse fanno parte delle componenti decentralizzate. Il rapporto esplicativo specifica che i costi relativi alle sirene per l'allarme acqua e alle sirene combinate dovranno essere assunti dai Cantoni. Ne consegue che questi dovranno assumersi anche i costi d'esercizio generati da queste sirene. In definitiva la Confederazione grava i Cantoni di ulteriori costi.

Questa soluzione non è accettabile. Nei nostri Cantoni le installazioni di questo tipo sono molto numerose e i relativi costi non sono compensati dalla perequazione finanziaria intercantonale. Siamo dell'opinione che in questo caso la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra Cantoni e Confederazione non venga applicata correttamente. Sarebbe preferibile lasciare ai Cantoni la libertà di trovare una soluzione per la partecipazione ai costi d'intesa con i partner competenti (ossia i gestori di impianti d'accumulazione).

Proposta di modifica:

nessuna formulazione

Canton BE

La manutenzione deve essere disciplinata apportando le rispettive modifiche agli articoli 16 e 17. La competenza è federale e non più cantonale. Perlomeno deve essere statuito che la Confederazione stipula con i fornitori dei contratti quadro in relazione all'acquisto e alla manutenzione delle sirene.

Proposta di modifica:

aggiunta di una nuova lettera

Canton OW

lett. b, stralciare le sirene

Art. 17 cpv. 2bis

2bisGarantiscono la manutenzione e, grazie a controlli periodici, la prontezza operativa permanente dei sistemi tecnici per allertare le autorità, delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e delle sirene.

Cantoni GE, JU, TG, VS

Occorre precisare che l'alimentazione d'emergenza concerne solo le sirene per l'allarme acqua. Le centrali per l'allarme acqua dispongono già dei necessari generatori d'emergenza

4/10 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07