Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/13: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme (OAll) · 10 pagine
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Art. 16 cpv. 2 lett. b
2L’Ufficio federale della protezione della popolazione:
b. garantisce la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione;
Cantoni AR, JU, TI, VS
Questo articolo non precisa solo le prescrizioni inerenti ai sistemi tecnici per la trasmissione dell'allarme alla popolazione, ma afferma altresì che la Confederazione mette questi sistemi a disposizione degli utenti (ad eccezione delle sirene). A questo principio non vi è nulla da eccepire. La libera concorrenza tra i produttori di sirene è garantita, e dato che possono essere allacciate solo sirene omologate, è assicurata anche la compatibilità. Occorre tuttavia precisare che la pianificazione compete ai Cantoni.
Proposta di modifica:
Se queste fanno parte del sistema d’allarme, saranno pianificate dai Cantoni (... in relazione alle sirene).
Canton AG
Secondo le istruzioni dell'ufficio federale della protezione della popolazione concernenti il sistema d'allarme POLYALERT del 20 dicembre 2012, fanno parte del sistema d'allarme sia il comando centrale che il comando decentralizzato. Per questo motivo la Confederazione deve assumersi anche i costi di manutenzione del comando decentralizzato.
Proposta di modifica:
Garantisce la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti centralizzate e decentralizzate dei sistemi per dare l'allarme alla popolazione. Può delegare la manutenzione delle componenti decentralizzate ai Cantoni.
Canton BE
La manutenzione deve essere disciplinata apportando le rispettive modifiche agli articoli 16 e 17. La competenza non è più dei Cantoni bensì della Confederazione. Perlomeno deve essere statuito che la Confederazione stipula con i fornitori dei contratti quadro in relazione all'acquisto e alla manutenzione delle sirene.
Proposta di modifica:
Aggiunta di una nuova lettera
Canton NE
In base alla formulazione proposta i Cantoni dovrebbero assumersi i costi per le componenti decentralizzate utilizzate dai gestori degli impianti d'accumulazione. Ciò non è conforme al principio secondo cui «chi paga comanda». Occorre pertanto prevedere una ripartizione dei costi.
Proposta di modifica:
nessuna formulazione
3/10 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07