Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/13: Revisione parziale dell'ordinanza sull'allarme (OAll) · 10 pagine

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Art. 21 cpv. 4

4L’UFPP riscuote e compensa annualmente i costi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e del sistema di allarme acqua menzionati ai capoversi 2 e 3. Esso determina l’ammontare degli importi previa consultazione dei Cantoni e dei gestori degli impianti d’accumulazione. Gli importi possono essere forfetizzati. Gli importi vengono adeguati regolarmente, in particolare all’indice nazionale dei prezzi al consumo o a nuove esigenze di carattere tecnico.

Canton AG

Conformemente alle proposte di modifica per gli articoli 16 cpv. 2 lett. b e 17 cpv. 2bis, la manutenzione può essere omessa poiché rientra nella sfera di competenza della Confederazione.

Proposta di modifica:

4L’UFPP riscuote annualmente i costi per l’esercizio delle componenti decentralizzate per dare l’allarme alla popolazione e del sistema di allarme acqua menzionati ai capoversi 2 e 3.

Canton BL

L'ammontare degli importi, anche se forfettizzati, deve essere fissato d'intesa con i Cantoni.

Proposta di modifica:

 esso determina l'ammontare degli importi d'intesa con i Cantoni. Gli importi possono essere forfetizzati. Gli importi vengono adeguati regolarmente d'intesa con i Cantoni.

Canton VS

La semplificazione della fatturazione dei costi d'esercizio da parte dell'UFPP (una sola fatturazione) crea una disparità di trattamento tra Cantoni: in tal modo vengono infatti favoriti i Cantoni senza allarme acqua. Il Canton VS per contro ha un numero elevato di sirene combinate. È pertanto opportuno dividere i costi dell'allarme acqua da quelli dell'allarme generale. Occorre inoltre definire il termine «sirena combinata».

Proposta di modifica:

nessuna formulazione

2.2. Pareri che non concernono il testo sottoposto a indagine conoscitiva

2.2.1 Ordinanza sull'allarme (OAll)

Art. 12 cpv. 2 lett. b

2Essi trasmettono senza indugio gli avvisi concernenti la diffusione dell’allerta o dell’allarme ai seguenti organi:

b. CENAL;

HYDRO Exploitation (Pool 1), Ofima (Pool 3)

Stralciare la lettera b., in particolare perché per i gestori degli impianti d'accumulazione è preferibile avere solo due organi di contatto.

9/10 Ident-Nr./Vers. 10012648339/01 Aktenzeichen: 241.1-07