Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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bassa, in modo che l’accumulo di capitale promotore della crescita sia penalizzato il meno possibile.

2. Neutralità decisionale: l’imposizione delle imprese non dovrebbe distorcere le

decisioni delle imprese, in particolare la scelta della forma giuridica, i progetti d’investimento e le forme di finanziamento. In proposito l’aspetto principale è la neutralità riguardo al finanziamento, perché dalle sue violazioni derivano i maggiori effetti distortivi.

• Neutralità riguardo alla forma giuridica: la neutralità della forma giuridica comporta che la scelta della forma giuridica (società di persone o di capitali) non sia influenzata da considerazioni di carattere fiscale.

• Neutralità riguardo all’investimento: la neutralità di investimento esige che il sistema fiscale non alteri la decisione tra diversi progetti

d’investimento.

• Neutralità riguardo al finanziamento: la neutralità di finanziamento implica che la scelta tra le diverse forme di finanziamento non sia alterata da considerazioni di carattere fiscale. La scelta tra capitalizzazione e distribuzione dell’utile non dovrebbe essere influenzata da considerazioni fiscali (neutralità riguardo all’utilizzazione dell’utile). Il capitale proprio e il capitale di terzi dovrebbero essere trattati in modo identico a livello fiscale (neutralità della struttura del capitale).

3. Semplicità amministrativa: l’imposizione delle imprese causa costi di riscos-

sione e di imposizione. Questi costi di esecuzione devono essere il più possibile contenuti.

3.3.2 Ripercussioni per l’obiettivo riguardante la piazza imprenditoriale

3.3.2.1 Abolizioni relative allo statuto fiscale, alle società principali e alla categoria Swiss Finance Branch

Nell’interesse della certezza del diritto e di pianificazione, che comporta tra l’altro il consenso internazionale rispetto al sistema svizzero dell’imposizione delle imprese, occorre abolire lo statuto fiscale ai sensi dell’art. 28 LAID, la speciale ripartizione per le società principali e la prassi concernente la categoria Swiss Finance Branch.

3.3.2.2 Introduzione del modello del licence box

Gli utili, sinora soggetti a un’imposizione privilegiata nell’ambito delle società con statuto speciale e ora qualificanti per il licence box, sono soggetti sia a livello di Confederazione sia a livello di Cantoni a un onere fiscale approssimativamente invariato rispetto a quello attuale.