Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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reggiano. Per questo motivo anche i mutui attivi interni al gruppo delle società di gruppo non devono essere coperti con quote elevate di capitale proprio.

Questa misura costituisce peraltro una condizione, affinché i gruppi svizzeri possano centralizzare in Svizzera la loro funzione di tesoreria. Per istituire condizioni quadro competitive in questo ambito sono tuttavia necessarie ulteriori misure a livello di imposta preventiva. Il passaggio dal principio del debitore al principio dell’agente pagatore nell’imposta preventiva permetterebbe di creare queste condizioni.

Ciò farebbe anche affluire in Svizzera attività di finanziamento che i gruppi svizzeri svolgono all’estero. Tuttavia questo effetto non è quantificabile.

Se invece si rinunciasse a una riduzione degli interessi, è notevole il rischio che la Svizzera perda di competitività a livello internazionale per le attività di finanziamento.

• Effetti della diversificazione nell’economia di gamma (economies of scope):

alla luce dei mutevoli sviluppi internazionali è possibile che in futuro si inaspriscano i requisiti per la sostanza delle imprese in rapporto con

l’imposizione dei redditi conseguiti in un contesto di mobilità aziendale. Per questo motivo i gruppi internazionali convoglieranno ancora di più le loro funzioni centrali su un un’unica piazza. Sono quindi interessati a piazze che offrono un allettante quadro fiscale per tutte le attività centrali del gruppo.

Un’imposizione interessante di attività di finanziamento del gruppo e di Treasury Center è dunque molto importante per la piazza imprenditoriale

nell’insieme e quindi per il mantenimento e l’insediamento di altre attività del gruppo connotate da mobilità, ad esempio nell’ambito della ricerca e dello sviluppo, dell’utilizzazione dei beni immateriali o della vera e propria direzione del gruppo (attività principali e di headquarter).

Condizioni fiscalmente competitive per le attività di finanziamento dei gruppi, come quelle ottenibili con la deduzione degli interessi nell’ambito dell’imposta sull’utile, non devono dunque essere considerate come una componente singola, isolata della riforma, bensì fanno parte di un sistema coerente che mira a una piazza imprenditoriale attrattiva.

D’altro canto la misura esplica anche un effetto livellante per tutte le società dotate di un capitale proprio a titolo di garanzia. La misura riduce l’aliquota effettiva media dell’imposta sull’utile, in modo che in vista della scelta della sede da parte di una società abbia un effetto analogo a quello di una generale riduzione dell’imposta sull’utile.

3.3.2.5 Abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio

L’abolizione della tassa d’emissione sul capitale proprio riduce l’onere effettivo dell’imposta sull’utile sul finanziamento in partecipazioni. Ha dunque ripercussioni positive su tutte le società che per qualunque motivo emettono nuovo capitale proprio. Questo vale in particolare per le società che si insediano dotate di ingente capitale e uffici direttivi.