Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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Harmful Tax Practices). I lavori sono stati integrati nel piano d’azione BEPS, statuendo che il Forum è responsabile dell’azione 5.
In base al rapporto 1998 la potenziale dannosità di un regime viene verificata a tre livelli: (a) valutazione dell’esistenza di un regime preferenziale e dell’eventuale appartenenza al settore di competenza del Forum; (b) valutazione del regime in base a quattro fattori chiave e agli altri otto fattori; (c) valutazione delle ripercussioni economiche.
a) Valutazione dell’esistenza di un regime preferenziale e dell’eventuale appartenenza al settore di competenza del Forum:
il Forum non si è espresso sulla definizione di un regime in quanto tale, tuttavia sulla definizione di un regime preferenziale. Un regime è considerato preferenziale se accorda all’una o all’altra forma un vantaggio fiscale rispetto agli altri principi generali di imposizione del Paese.
Il regime rientra nel settore di competenza del Forum se è applicabile ad attività connotate da mobilità aziendale, tra cui servizi finanziari o altri servizi e valori immateriali. Finora il Forum non è ancora giunta a una definizione unitaria del concetto di fattori connotati da mobilità aziendale.
b) I quattro fattori chiave sono i seguenti:
1. nessuna imposizione oppure un’aliquota effettiva di imposta bassa,
2. disparità di trattamento fiscale tra redditi di imprese svizzere ed estere (ring fencing),
3. assenza di trasparenza,
4. mancanza di uno scambio di informazioni efficace.
Gli altri otto fattori consistono di:
1. definizione fittizia della base di calcolo,
2. nessuna applicazione di principi internazionali sui prezzi di trasferimento,
3. esenzione da parte dello Stato di residenza dei proventi da fonti estere,
4. aliquota di imposta negoziabile oppure base di calcolo negoziabile,
5. esistenza di disposizioni sulla segretezza,
6. accesso a una grande rete di convenzioni contro la doppia imposizione,
7. il regime è pubblicizzato come strumento di ottimizzazione fiscale,
8. il regime favorisce modalità di funzionamento o strutture esercitate a titolo meramente fiscale.
Il regime che soddisfa il primo fattore chiave – il criterio primario «nessuna imposizione oppure un'aliquota effettiva di imposta bassa» – e uno o più degli altri fattori viene considerato come potenzialmente dannoso.
c) un regime potenzialmente dannoso è considerato effettivamente dannoso se da un'analisi risulta che ha effettivamente ripercussioni economiche negative.