Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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3.4 Possibilità di conciliare gli impegni internazionali della Svizzera con le raccomandazioni internazionali

3.4.1 Osservazioni generali

Per mantenere la propria competitività e continuare a rimanere allettante come piazza imprenditoriale, la Svizzera deve offrire condizioni quadro fiscali accettate a livello internazionale e vantaggiose. Per valutare il consenso internazionale nei confronti della legislazione fiscale svizzera riguardante le imprese sono rilevanti da un lato i trattati internazionali e dall’altro le raccomandazioni emanate dall’OCSE, in particolare il piano d’azione BEPS. I primi risultati del piano d’azione BEPS sono stati approvati dal comitato degli affari fiscali dell’OCSE nel mese di giugno del 2014 e gli ultimi risultati sono previsti per il mese di dicembre del 2015, dopo di che si comincerà con l’attuazione. La seguente valutazione delle previste misure di riforma si basa sullo stato dei lavori al 30 giugno 2014. Inoltre, per garantire l'accettazione di queste misure, si terrà presente la politica fiscale dell'UE.

Fanno parte della valutazione le previste misure di riforma per le quali si pone potenzialmente la domanda della conciliabilità con gli standard internazionali (licence box, imposta sull’utile con deduzione degli interessi, palesamento delle riserve occulte e adeguamenti nella deduzione per partecipazioni). Tuttavia non può essere completamente escluso il rischio di contromisure unilaterali, che singoli Stati potrebbero promuovere in opposizione alle misure di riforma previste dalla Svizzera.

3.4.2 Accordo di libero scambio del 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (ALS)

L’Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (ALS)39 si applica ai prodotti originari delle Parti contraenti menzionati all’articolo 2. L’Accordo vieta in proposito nuovi dazi doganali all’importazione e all’esportazione, misure di effetto equivalente, limitazioni dei quantitativi all’importazione e all’esportazione, misure di effetto equivalente e misure o pratiche di natura fiscale interna discriminante.

In proposito è importante l’art. 23 cpv. 1 n. iii, secondo il quale «ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni» deve essere ritenuto incompatibile con l’Accordo, se è suscettibile di compromettere gli scambi commerciali tra l’UE e la Svizzera.

39 RS 0.632.401