Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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pratiche fiscalmente dannose considerando la trasparenza e la sostanza), azione 6 (evitare abusi dell’Accordo), azione 8 (garanzia della conformità tra i risultati dei prezzi di trasferimento e la creazione di valore aggiunto dei valori immateriali), azione 13 (verifica della documentazione sui prezzi di trasferimento) e azione 15 (sviluppo di uno strumento multilaterale). Questi risultati dovranno tuttavia essere in parte ancora adeguati sulla base dei lavori di altre azioni ancora in elaborazione, poiché esistono interdipendenze tra le singole azioni. Di seguito sono presentate tutte le azioni.
Azione 1 – Soluzione dei problemi di tassazione legati all’economia digitale: il rapporto illustra i problemi di tassazione connessi all’economia digitale e presenta varianti di soluzioni. Alcuni lavori tecnici sono ancora in corso.
Azione 2 – Neutralizzazione degli effetti degli hybrid mismatch arrangements: le raccomandazioni di leggi unilaterali coordinate e di accordi fiscali neutralizzano gli effetti degli hybrid mismatch arrangements.
Azione 3 – Rafforzamento delle prescrizioni sulla tassazione addizionale (le cosiddette regole CFC): l’azione 3 intende rafforzare la normativa sulle società estere controllate (in inglese CFC Rules: Controlled Foreign Companies Rules), che alcuni Paesi applicano già oggi. Queste regole sono destinate a evitare abusi, nel senso che impediscono o limitano il ricorso da parte di imprese residenti di uno Stato a filiali estere (soprattutto nelle giurisdizioni a bassa fiscalità) nelle quali localizzano gli utili, per evitare o differire l’imposizione nel Paese di residenza. Le regole CFC consentono dunque allo Stato di residenza di un azionista di tassare gli utili conseguiti da una società con sede in un altro Stato senza che gli utili siano distribuiti.
Le previste raccomandazioni potrebbero costituire standard minimi per ogni Stato che desideri adottare le regole CFC nella sua legislazione interna. È possibile che le raccomandazioni non siano compatibili con la giurisprudenza europea. Di conseguenza non è escluso che gli Stati membri dell’UE siano indotti ad applicare tra loro regole CFC meno incisive rispetto a quelle con un Paese terzo come la Svizzera.
In linea di principio le regole CFC si applicano soltanto se lo Stato di residenza considera troppo debole il regime fiscale dello Stato in cui si trova la società controllata.
Attualmente la Svizzera non dispone di regole CFC nel suo diritto interno. Se dovesse essere indotta ad adottarle, dovrebbe rispettare gli standard minimi dell’OCSE fissati dall’azione 3. Tuttavia sono ancora in corso lavori tecnici in proposito.
Azione 4 – Limitazione della riduzione dell’utile con deduzione degli interessi o di altri oneri finanziari: occorre impedire l’erosione della base di calcolo, limitando la deduzione fiscalmente ammessa degli interessi passivi. L’azione mira a raccomandare l’emanazione di leggi unilaterali interne. Sono in fase di discussione a livello tecnico diversi approcci, che alcuni Paesi stanno già utilizzando, nonché la definizione di interessi e di altri oneri finanziari. In base allo stato attuale degli elementi acquisiti non si esclude che il tasso figurativo sul capitale proprio a titolo di garanzia rientri in questa disposizione.
Azione 5 - Maggiore efficacia nella lotta contro le pratiche fiscalmente dannose considerando la trasparenza e la sostanza: dopo la pubblicazione, nel 1998, del rapporto «Harmful Tax Competition – an emerging global issue» (di seguito: rapporto 1998) l’OCSE ha creato il Forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP - Forum on