Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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Il 13 febbraio 2007 la Commissione UE ha deciso40 che determinati provvedimenti cantonali concernenti l’imposizione delle imprese violano l’Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972. L’UE si è basata in proposito su una dichiarazione unilaterale che aveva rilasciato in occasione della firma dell’Accordo di libero scambio, secondo la quale avrebbe giudicato le pratiche contrarie all’art. 23 cpv. 1 ALS sulla base dei criteri della legislazione UE in materia di concorrenza. Considerando la sua legislazione in materia di concorrenza e aiuti statali, nella decisione del 13 febbraio 2007 l’UE ha concluso che i regimi cantonali di cui all’art. 28 LAID per le società holding, le società miste e le società amministrative concedono a queste imprese un vantaggio selettivo, da interpretare come aiuto pubblico ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 ALS. Gli aiuti pubblici concessi a queste aziende non sarebbero inoltre giustificati da circostanze oggettive o da fatti motivati nel sistema fiscale generale. I regimi, che inoltre distorcono o minacciano di distorcere la concorrenza e si ripercuotono sul commercio tra le Parti, devono essere considerati come aiuti pubblici incompatibili con l’Accordo. L’UE ha quindi chiesto l’abolizione di questi regimi, che secondo la Commissione comporterebbero un diverso trattamento dei proventi svizzeri ed esteri, altrimenti sarebbero state prese in considerazione contromisure (tra l’altro in riferimento all’art. 27 cpv. 3 lett. a ALS). La Svizzera ha sempre qualificato tale decisione come immotivata, tra l’altro perché l’ALS disciplina esclusivamente gli scambi commerciali e non fornisce una base sufficiente per valutare l’imposizione delle imprese dal punto di vista dell’alterazione della concorrenza. La Svizzera non fa parte del mercato interno dell’UE, pertanto le regole in materia di concorrenza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – quindi anche le regole sugli aiuti pubblici – non si applicano alla Svizzera.
Le considerazioni giuridiche sulla compatibilità tra il regime svizzero e l’ALS, così come formulate dalla parte svizzera, sarebbero valide anche nella valutazione delle previste misure di riforma fiscale.
3.4.3 Raccomandazioni dell’OCSE – Piano d’azione BEPS
Con le sue quindici azioni il piano d’azione BEPS mira a garantire l’imposizione degli utili societari nel luogo dell’attività economica, evitare le non imposizioni internazionali e impedire pianificazioni fiscali aggressive. Come risultati sono previsti rapporti su problemi e approcci di soluzione in ambiti specifici, raccomandazioni sull’impostazione delle prescrizioni nazionali, modifiche dei principi sui prezzi di trasferimento e del modello di Convenzione dell’OCSE nonché lo sviluppo di uno strumento multilaterale (convenzione multilaterale sulla modifica degli accordi bilaterali contro la doppia imposizione). Per il momento non è dato sapere se questi risultati diventeranno uno standard. Il comitato degli affari fiscali dell’OCSE nel mese di giugno del 2014 ha approvato i primi risultati per le seguenti azioni, pubblicati dall’OCSE il 16 settembre 2014: azione 1 (soluzione dei problemi di tassazione legati all’economia digitale), azione 2 (neutralizzazione degli effetti degli hybrid mismatch arrangements), azione 5 (maggiore efficacia nella lotta contro le
40 Decisione della Commissione del 13 febbraio 2007 concernente l’incompatibilità di alcuni regimi di tassazione delle società applicati dalla Svizzera con l'accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera, C(2007) 411 final.