Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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standard internazionali. Per quanto concerne l’imposta federale diretta, il gettito fiscale degli statuti fiscali cantonali ammonta in media a circa 3,0 miliardi di franchi per gli anni 2008–2010 (risp. quasi 3,6 mia. fr. prima della deduzione la quota dei Cantoni), a fronte di entrate complessive di 6,3 miliardi di franchi, importo che comprende anche le società tassate in via ordinaria (e che compresa la quota dei Cantoni ammonta a circa 7,5 mia. fr.). Tale importo include inoltre il gettito fiscale stimato delle società principali di circa 440 milioni di franchi (compresa la quota dei Cantoni) e delle Swiss Finance Branch di circa 180 milioni di franchi (compresa la quota dei Cantoni). Questo gettito fiscale sarebbe minacciato qualora le attuali normative fossero soppresse senza sostituzione e queste società potessero beneficiare di norme fiscali più interessanti nelle piazze concorrenti. A ciò si aggiungono altri fattori, in particolare l’imposta sul reddito dei collaboratori, nonché effetti indiretti su altre imprese (piazza finanziaria, aziende fornitrici ecc.).
1.2.3.2 Licence box
Per mezzo del modello «licence box» i redditi provenienti dai diritti sui beni immateriali sono separati dagli altri redditi dell’impresa e tassati in maniera ridotta, quindi inseriti in uno speciale «box». Si parla in questo caso anche di una cosiddetta «incentivazione dell’output» nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione (R&S&I).
L’impostazione concreta di un licence box lascia, dal punto di vista tecnico, un ampio margine di manovra. Il modello «licence box» proposto di seguito si basa su un box attualmente applicato con successo in uno Stato membro dell’UE. Occorre tuttavia notare che, in particolare in seno all’OCSE, nel quadro del progetto BEPS sono attualmente in corso di definizione nuovi criteri per simili box. I lavori si concentrano soprattutto su requisiti più severi riguardo alla sostanza (vedi
n. 3.4.6.1). Queste dovrebbero evitare che i redditi possano essere trasferiti arbitrariamente da Paesi con imposte elevate a Paesi con imposte esigue. I lavori sono tuttora in corso. Pertanto, non è escluso che debbano essere effettuate modifiche al modello presentato in questa sede non appena saranno fissati i criteri elaborati in seno all’OCSE.
Il modello «licence box» svizzero dovrebbe essere introdotto obbligatoriamente a livello cantonale. Diversi motivi spiegano la sua limitazione ai Cantoni. Da un lato, il licence box rappresenta un provvedimento per l’imposizione di fattori connotati da mobilità aziendale, come gli statuti fiscali finora esistenti unicamente a livello cantonale. Di conseguenza, la limitazione a questo livello determina un onere fiscale pressoché identico a quello attuale per le imprese contemplate. D’altro lato, l’imposizione a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni ammonterebbe complessivamente almeno al 10 per cento circa. Sotto il profilo del consenso internazionale, questa limitazione garantirebbe un onere fiscale adeguato, che sarebbe anche paragonabile a quello delle piazze concorrenti e delle società che attualmente beneficiano di uno statuto fiscale cantonale. A ciò si aggiungono le restrizioni politicofinanziarie della Confederazione. Con l’introduzione di un licence box a livello federale le misure verticali di compensazione (cfr. n. 1.2.4) risulterebbero meno incisive per i Cantoni nella misura delle minori entrate della Confederazione.
Il modello «licence box» proposto poggia sui seguenti parametri:
(a) soggetto fiscale: possono beneficiare del licence box le persone giuridiche che sono proprietarie o beneficiarie di un diritto qualificante su beni immateriali. Anche