Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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Nel modello di base, così come viene applicato in Belgio o nel Principato del Liechtenstein, il capitale proprio complessivo inteso come somma degli attivi dedotto il capitale di terzi (compresi gli accantonamenti) oppure come somma del capitale azionario o sociale, delle riserve da apporti di capitale e delle altre riserve – costituite con gli utili capitalizzati ed eventualmente ridotte dalle perdite, dai riporti di perdite e dalle proprie quote di capitale – costituisce il punto di partenza per la determinazione del capitale proprio dal quale è possibile dedurre l’interesse figurativo. Da questo importo devono essere dedotte diverse voci contabili di rettifica:
• le partecipazioni alle società di capitali devono ridurre il capitale proprio de-
terminante se i redditi da partecipazioni e gli utili derivanti dall’alienazione di tali partecipazioni per l’impresa detentrice sono esenti da imposta. Questo adeguamento è necessario per escludere agevolazioni multiple (effetto cascata), poiché le filiali hanno già potuto dedurre l’interesse figurativo sul capitale proprio nella misura del valore contabile delle partecipazioni;
• sotto il profilo della sistematica fiscale appare corretta anche la deduzione della
sostanza netta sotto forma di immobili o di stabilimenti d’impresa situati all’estero, perché gli utili che ne derivano sono tassati all’estero. La norma non distingue tra l’investimento in uno stabilimento di impresa o in un immobile effettuato all’estero da un’impresa svizzera oppure da un’impresa residente in questo Stato estero17;
• nel caso delle rettifiche contabili degli attivi non necessari all’esercizio si tratta
di una disposizione in materia di abusi. Essa intende impedire che investitori privati utilizzino una società di capitali che controllano per realizzare redditi da capitale ampiamente esenti da imposta;
• sono necessarie ulteriori modifiche nell’ambito delle variazioni del capitale
proprio nel corso dell’anno e nell’ambito delle perdite.
Se l’aliquota d’imposta statutaria rimane invariata, l’imposizione dell’utile con deduzione degli interessi comporta un minor gettito la cui entità dipende dall’aliquota dell’interesse figurativo. Nel caso di un’aliquota dell’interesse figurativo del 3 per cento, nell’ambito dell’imposta federale diretta le minori entrate sono stimate, in base alla media degli anni 2008–2010, a quasi 1 miliardo di franchi. Se l’aliquota d’imposta statutaria rimanesse invariata, i Cantoni e i Comuni dovrebbero prospettare un minor gettito dell’imposta cantonale sull’utile dell’ordine di 1,15 miliardi di franchi18.
Se l’aliquota d’imposta statutaria non subisce variazioni, a seguito dell’imposizione dell’utile con deduzione degli interessi l’imposizione media effettiva si riduce. Questa riduzione influisce positivamente sull’attrattiva della piazza economica. Nel contempo, l’imposizione marginale effettiva delle imprese scende a zero e, di conseguenza, il volume degli investimenti delle imprese residenti non viene più pregiudicato nel caso in cui gli investitori non soggiacciano all’imposta sul reddito. Inoltre l’imposizione dell’utile con deduzione degli interessi non comporta ripercussioni finanziarie per le imprese e per l’imposizione dell’utile.
17 La deduzione è però contraria alla libertà di stabilimento secondo l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
18 Queste minori entrate potrebbero essere compensate interamente o in parte aumentando l’aliquota d’imposta statutaria. Tuttavia, nel caso dell’imposta federale diretta ciò richiederebbe una modifica dell’articolo 128 Cost.