Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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innovativa non considera che anche altre imprese (o economie domestiche) potrebbero beneficiare dell’innovazione, motivo per cui si verificherebbe tendenzialmente un livello insufficiente di R&S&I e si renderebbe necessario un successivo intervento correttivo da parte dello Stato. Un’incentivazione dell’input può aumentare anche l’attrattiva della piazza imprenditoriale, dal momento che potrebbero beneficiarne imprese in fase di insediamento che effettuano attività di R&S&I.
Un altro vantaggio dell’incentivazione dell’input è il suo vasto utilizzo negli Stati membri dell’OCSE, che favorisce il consenso nei confronti di questo strumento sul piano internazionale.
Tuttavia, un’incentivazione dell’input a livello di base di calcolo comporterebbe costi amministrativi. Per la delimitazione delle spese per R&S&I da quelle non incentivabili, la maggior parte degli Stati membri dell’OCSE si basa sul manuale Frascati dell’OCSE. Nel singolo caso concreto una distinzione più rigorosa potrebbe comportare un elevato onere amministrativo.
In caso di deducibilità delle spese per R&S&I pari al 150 per cento, il vantaggio fiscale corrisponderebbe a circa 10 centesimi per ogni franco di spesa a fronte di un’aliquota fiscale media del 20 per cento circa. Nel 2012 le spese intramuros delle imprese svizzere per R&S&I ammontavano a circa 13 miliardi di franchi. Lo strumento comporterebbe quindi perdite fiscali fino a 1,3 miliardi di franchi nel caso in cui le attività di R&S&I siano svolte unicamente da società tassate in via ordinaria. Dato che una quota non indifferente delle spese per R&S&I riguarda le società che beneficiano di uno statuto fiscale cantonale, secondo un approccio statico le minori entrate dovrebbero ammontare a circa 1 miliardo di franchi (ca. 330 mio. fr. per la Confederazione e 670 mio. fr. per i Cantoni).
1.2.3.3 Imposta sull’utile con deduzione degli interessi
Nel caso dell’imposta classica sull’utile gli interessi sul capitale di terzi possono essere dedotti dalla base di calcolo dell’imposta sull’utile a titolo di oneri giustificati dall’uso commerciale. L’imposta sull’utile con deduzione degli interessi14 rispetto all’attuale deduzione degli interessi maturati sul capitale di terzi estende la deduzione dei costi di finanziamento, permettendo di dedurre dalla base di calcolo anche gli interessi figurativi15 sul capitale proprio.16
Modello di base
14 Nella letteratura economica di lingua tedesca si parla di «zinsbereinigte Gewinnsteuer» («imposta sull’utile con deduzione degli interessi»), mentre nell’area anglosassone si utilizza l’espressione «allowance for corporate equity» (ACE). Nella letteratura destinata ai consulenti fiscali si ritrovano sovente, riprendendo la terminologia belga, le circonlocuzioni «déduction des intérêts notionnels» e «notional interest deduction».
15 Se investe il suo capitale proprio in sostanza immobiliare, l’impresa non lo può investire sul mercato dei capitali e quindi non consegue alcun ricavo a titolo di interessi. Dato che rinuncia all’investimento sul mercato dei capitali che frutterebbe interessi, per l’impresa risulta un cosiddetto costo di opportunità sotto forma di mancato ricavo. L’ammontare di questo costo viene calcolato mediante un tasso d’interesse figurativo.
16 La deduzione figurativa degli interessi sul capitale proprio viene anche denominata interesse figurativo, interesse normale o interesse standard sul capitale proprio. Induce invece in errore l’espressione «deduzione di interessi fittizi», riconducibile a una traduzione impropria dell’espressione «notional interest deduction».