Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine

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fermo restando che il tasso d’interesse minimo dovrebbe ammontare al 2 per cento. Con la regola del tasso d’interesse minimo si intende limitare gli attriti sul mercato che, come accade attualmente, sul mercato dei capitali si manifestano temporaneamente in un calo degli interessi della Confederazione superiore alla media rispetto alle condizioni di finanziamento del settore privato.

La deduzione degli interessi può determinare una perdita imponibile o l’ulteriore aumento di una perdita prima della deduzione. Tali perdite possono essere interamente riportate.

1.2.3.4 Adeguamenti in ambito di imposta sul capitale

Nel mese di dicembre del 2008, con l’annuncio della LRI imprese III il Consiglio federale aveva parimenti prospettato una misura nell’ambito dell’imposta cantonale sul capitale. I Cantoni avrebbero dovuto fruire della possibilità di rinunciare alla sua riscossione. La proposta è stata giudicata negativamente sia dal gruppo incaricato dell’organizzazione del progetto che dalla maggior parte dei Cantoni interpellati poiché comporterebe costi molto elevati per i Cantoni.

Occorre tuttavia considerare che le società che sottostanno a uno statuto fiscale cantonale a livello di imposta sull’utile, nel diritto vigente beneficiano anche di un’aliquota ridotta per l’imposta sul capitale. Per evitare una perdita di attrattiva, d’ora in poi i Cantoni potranno tassare a un’aliquota ridotta il capitale proprio riconducibile a partecipazioni, a diritti su beni immateriali e a mutui concessi a società di gruppo anche nell’ambito dell’imposta sul capitale.

Questa misura dovrebbe servire principalmente a mantenere l’attuale competitività dell’imposta sul capitale.

1.2.3.5 Scioglimento di riserve occulte

Le imprese dispongono regolarmente di riserve occulte, che risultano in seguito a una sottovalutazione degli attivi o di una sopravvalutazione dei passivi. Possono inoltre essere create obbligatoriamente, a causa di prescrizioni di diritto commerciale relative alla valutazione massima degli attivi, oppure in maniera arbitraria, a seguito di ammortamenti o accantonamenti eccessivi autorizzati dal diritto commerciale. Nel caso di realizzazione, ad esempio tramite la vendita dell’attivo in questione, in linea di massima costituiscono un utile imponibile.

Si pone la questione di come trattare le riserve occulte di una persona giuridica nel caso in cui intervengano cambiamenti relativi all’assoggettamento. Nei Cantoni esistono in parte basi legali e prassi per lo scioglimento di riserve occulte nel caso di imposizione privilegiata ed è prassi molto diffusa quella di sciogliere, senza incidenze fiscali, le riserve occulte in caso di passaggio da un’imposizione privilegiata a una tassazione ordinaria. Tale prassi è stata riconosciuta anche dal Tribunale federale. Inoltre, in caso di trasferimento all’estero di un’impresa, a livello federale e cantonale vengono conteggiate anche le riserve occulte. Nel quadro della presente riforma, si intende disciplinare in maniera uniforme tutti i casi analoghi a livello di Confederazione e Cantoni. Sotto il profilo della sistematica fiscale è opportuno tassare integralmente solo i redditi che riguardano l’aumento di valore creatosi durante l’assoggettamento alla tassazione ordinaria in Svizzera. Al contrario, l’imposizione dovrebbe risultare inferiore o non avere luogo nel caso di un aumento di valore risalente a un periodo di imposizione privilegiata o di mancato assoggetta-