Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/131: Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) · 139 pagine
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mento. Questo principio può essere garantito sciogliendo le riserve occulte all’atto del cambiamento di assoggettamento. Come indicato, uno scioglimento di questo tipo a carico del contribuente viene già effettuato sulla base del diritto vigente in caso di trasferimento all’estero di una società. In tal modo le riserve occulte createsi durante il periodo di assoggettamento ordinario in Svizzera possono essere effettivamente tassate. In maniera speculare, d’ora in poi dovrebbe aver luogo anche uno scioglimento a favore del contribuente in caso di insediamento di un’impresa in Svizzera. Dato che prima dell’insediamento non sussiste alcun obbligo fiscale in Svizzera, le riserve occulte costituite precedentemente non dovrebbero essere assoggettate all’imposta sull’utile svizzera. A tal fine, le riserve occulte vengono sciolte al momento dell’insediamento e possono essere ammortizzate negli anni successivi con incidenza sull’imposta sull’utile. Gli stessi principi dovrebbero essere applicati anche in caso di adesione o di rinuncia a un’imposizione privilegiata, in caso di inizio e cessazione dell’esenzione dall’assoggettamento soggettivo e di trasformazione di un ente in una persona giuridica e viceversa.
All’inizio dell’assoggettamento le riserve occulte, compreso il goodwill generato internamente (valore aggiunto dell’azienda), possono ora essere dichiarate nel bilancio senza incidenze fiscali. Le riserve occulte sciolte sui singoli attivi possono essere ammortizzate in base alle aliquote di ammortamento elencate nel Promemoria A19. Tuttavia, il goodwill esposto nel bilancio fiscale deve essere ammortizzato in modo lineare entro dieci anni al massimo. Nella misura in cui derivano da tali ammortamenti, le perdite dell’esercizio in corso non possono essere riportate ma decadono definitivamente.
Per quanto concerne la competitività, la misura risulta equilibrata poiché viene applicata sia a favore che a carico dei contribuenti.
1.2.3.6 Abolizione della tassa d’emissione sul capitale proprio
Con la presente riforma si intende abolire la tassa d’emissione sul capitale proprio20.
La misura si ripercuote positivamente su tutte le società che emettono nuovo capitale proprio, dal momento che riduce l’onere effettivo dell’imposta sull’utile riguardante il finanziamento delle partecipazioni. È il caso, in particolare, delle società in fase di insediamento che detengono un capitale ingente e delle direzioni dei gruppi, ma anche delle imprese con sede sul territorio svizzero e con grandi progetti di investimento. La misura contribuisce inoltre a migliorare la neutralità del finanziamento, dal momento che il finanziamento del capitale proprio non è più gravato ulteriormente dalla tassa d’emissione.
19 In virtù degli articoli 27 capoverso 2 lettera a, 28 e 62 LIFD, l’AFC ha pubblicato promemoria per diverse tipologie di imprese, che definiscono le aliquote di ammortamento ammesse.
20 L’iniziativa parlamentare 09.503 «Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare posti di lavoro» chiede anche l’abolizione della tassa d’emissione sul capitale proprio. Nel suo parere (FF 2013 985, 989), il Consiglio federale è favorevole a questa misura e propone di attuarla nell’ambito della LRI imprese III.